Il riaddebito dei costi dal consorzio alle consorziate sconta la stessa aliquota IVA dell’appalto (Cass. civ. Sez. 5 n. 13369 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante impone l’unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, con conseguente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito del meccanismo del ribaltamento dei costi. Ne consegue che il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati, a prescindere dalla circostanza che sia il consorzio, anziché le consorziate, ad avere stipulato il contratto di appalto con il committente; ciò che rileva è il rapporto di strumentalità tra consorzio e consorziate per l’esecuzione dell’appalto, essendo il consorzio una mera struttura passante che non affronta costi propri. Il principio si applica anche quando il consorzio ha emesso le fatture verso il committente e le consorziate restano in una posizione di terzietà rispetto al rapporto con l’ente appaltante.
Il Fatto
Un consorzio con attività esterna, subentrato ad altro raggruppamento di imprese nell’appalto per la realizzazione di nuovi insediamenti universitari, aveva applicato l’aliquota IVA agevolata del 10% sia alle fatture attive emesse nei confronti dell’appaltante, sia a quelle emesse nei confronti delle consorziate per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’esecuzione dell’appalto. L’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione dell’aliquota ridotta sul riaddebito, ritenendo che, trattandosi di prestazioni di servizi rese dal consorzio alle consorziate, dovesse applicarsi l’aliquota ordinaria.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del consorzio e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna rigettava l’appello dell’Amministrazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il consorzio costituisce una struttura operativa al servizio delle imprese consorziate. Avverso tale sentenza, l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’unico motivo di ricorso infondato. L’Amministrazione deduceva la violazione dell’art. 3 d.P.R. 633/1972 e del punto 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità sul ribaltamento dei costi si fosse formata in relazione all’ipotesi in cui sono le consorziate a stipulare il contratto di appalto, e non già quando, come nel caso di specie, è il consorzio ad assumere la posizione di appaltatore, obbligandosi con l’ente ed emettendo fatture con aliquota agevolata nei confronti del committente, mentre le consorziate restano in una posizione di terzietà rispetto al rapporto con l’ente appaltante.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 16410/2008, secondo cui la presenza di una società consortile non esclude la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite. La società consortile, che subentra nell’esecuzione del contratto senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, non assume la posizione di appaltatore ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio delle imprese riunite. I costi sostenuti per l’esecuzione dell’appalto costituiscono, quindi, costi propri delle consorziate.
La Suprema Corte ha precisato che le fattispecie esaminate dalle pronunce precedenti — in cui i costi erano ribaltati dal consorzio sulle consorziate che, a loro volta, emettevano fatture nei confronti del committente — sono solo parzialmente diverse da quella in esame, in cui è il consorzio ad aver emesso le fatture verso il committente. Tale differenza non è, tuttavia, dirimente: il principio è che il regime fiscale applicabile tra committente e consorziate deve necessariamente applicarsi anche ai rapporti tra queste e il consorzio, in virtù del rapporto di strumentalità che lega il consorzio alle consorziate per l’esecuzione dell’appalto.
La Corte ha inoltre osservato che, nella legislazione in materia di appalti, i consorzi sono accomunati alle associazioni temporanee di imprese (cfr. art. 96 d.P.R. 554/1999 e successive normative), e che i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti secondo le rispettive quote di partecipazione. Da ciò discende che non avrebbe alcun senso l’applicazione di un’aliquota diversa da quella applicata per l’appalto, considerato che il consorzio non ha un proprio interesse economico né produce un reddito proprio. Il giudice di appello aveva peraltro accertato che il consorzio era stato costituito come strumento operativo, privo di finalità lucrative, per consentire alle società consorziate l’esecuzione del contratto di appalto. Infine, la Corte ha rilevato che lo stesso punto 127-septies citato fa riferimento, con espressione volutamente generica, a prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, di cui al numero 127-quinquies, rendendo difficile sostenere che le prestazioni oggetto di causa non fossero dipendenti da tali contratti. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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