Nullità della sentenza tributaria per omesso esame dell’appello incidentale e obbligo di valutazione sincretica degli indizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 20763 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., laddove il giudice abbia omesso l’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che lo hanno indotto a disattenderle, restando la sentenza sprovvista del c.d. “minimo costituzionale” di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014. La nullità ricorre altresì quando il giudice, per respingere l’appello dell’Ufficio, si sia limitato a richiamare per relationem la sentenza di primo grado mediante mera adesione, senza confrontarsi con le censure e con il compendio indiziario versato in atti. In materia di accertamento, l’inesistenza di passività dichiarate o le false indicazioni possono essere desunte da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza che l’Ufficio debba fornire prove “certe”; il giudice di merito è tenuto a valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi, dando conto in motivazione dei risultati del proprio giudizio, ed è censurabile in cassazione la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza verificarne la valenza sintetica.
Il Fatto
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di trasporti per il recupero a tassazione, ai fini IRAP e IVA, di costi ritenuti non deducibili in quanto relativi a fatture emesse da tre società fornitrici per operazioni soggettivamente inesistenti, qualificate come somministratrici abusive di manodopera. Alla società è stata altresì contestata l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di una delle fornitrici, con conseguente irrogazione di sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo la legittimità della ripresa solo per i rapporti con una delle società, mentre ha annullato le contestazioni relative alle altre due e alle fatture attive. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale l’Agenzia delle Entrate e incidentale la società e la socia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale, rilevando che la CTR aveva radicalmente omesso di esaminare i motivi di appello incidentale, limitandosi a darne atto senza riepilogarne il contenuto né esporre le ragioni del rigetto. Una siffatta motivazione è stata ritenuta inidonea a rendere nota la ratio decidendi, imponendosi l’annullamento della sentenza per consentire un nuovo scrutinio delle doglianze dei contribuenti. L’accoglimento di tale motivo ha determinato l’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso principale, relativi a questioni da riesaminare in sede di rinvio.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ne ha accolto parzialmente il primo motivo. Ha escluso la carenza motivazionale con riguardo alla valutazione dei rapporti con due delle società fornitrici, avendo la CTR formulato una motivazione sintetica ma sufficientemente esaustiva. Ha invece riscontrato una evidente carenza motivazionale in relazione alla contestazione dell’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, punto sul quale la sentenza non si era confrontata con le censure dell’Ufficio, richiamando pedissequamente la decisione di primo grado.
La Corte ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso incidentale. Il giudice di appello, pur avendo fornito una motivazione rispondente al minimo costituzionale, non si era adeguatamente confrontato con il corposo compendio indiziario versato in atti dall’Ufficio, soffermandosi solo su alcuni elementi e tralasciando gli altri. Ciò ha integrato la violazione del principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice tributario è tenuto a valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi, procedendo dapprima a una valutazione analitica e poi a una sintetica, per accertare se gli indizi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza, acquistino efficacia probatoria ove valutati nella loro combinazione.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso incidentale ha comportato l’assorbimento del terzo e del quarto motivo. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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