Il controllo automatizzato può disconoscere il credito d’imposta non spettante (Cass. civ. Sez. 5 n. 50 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo automatizzato disciplinato dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 — e dall’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 — può legittimamente comportare il disconoscimento di un credito d’imposta esposto in dichiarazione in misura non spettante, qualora il rilievo si fondi su dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e da quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. La verifica può avvenire anche facendo riferimento alle dichiarazioni relative ad anni precedenti, senza che ciò integri un accertamento sostanziale. Il contribuente, in sede di opposizione alla cartella, può dimostrare l’effettiva esistenza del credito producendo idonea documentazione.
Il Fatto
La curatela fallimentare di una società proponeva opposizione alla cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, avente ad oggetto il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate. Il controllo automatizzato della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2007 aveva evidenziato l’indicazione del credito, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente, la quale risultava però omessa perché presentata oltre i termini di legge. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, ritenendo necessaria l’emissione di un motivato avviso di recupero. La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione, e l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni, che può riguardare anche la riduzione dei crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni. Il controllo viene eseguito «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria». L’ufficio è quindi legittimato a verificare la correttezza dell’indicazione del credito facendo riferimento anche alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale.
Nel caso di specie, il disconoscimento deriva dal rilievo dell’incongruenza dei dati esposti in dichiarazione: il credito era stato indicato in base a una dichiarazione omessa. Non si tratta, pertanto, di una verifica che presupponga valutazioni giuridiche o l’esame di atti non consentiti dalla procedura. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’emissione di un avviso di accertamento o di un atto di recupero non è necessaria, potendo il contribuente dimostrare l’effettiva spettanza del credito in sede di opposizione alla cartella.
Il contribuente, infatti, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. Il diritto al credito nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, e la produzione di idonea documentazione in giudizio consente di porre il contribuente nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, salve sanzioni e interessi.
La sentenza impugnata, che aveva ritenuto indispensabile la notifica di un avviso di accertamento o di un atto di recupero, non è conforme a tali principi. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, perché accerti se la curatela abbia dimostrato in giudizio l’esistenza del credito d’imposta, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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