Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per concessioni demaniali (TAR Emilia-Romagna n. 1332 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, resa dalla parte ricorrente prima che la causa venga trattenuta in decisione, comporta la doverosa pronuncia di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La parte conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento della trattenuta in decisione della causa. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’adesione della parte resistente e della peculiarità della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime nel Comune di Riccione, aveva impugnato le delibere con cui il Comune aveva dettato linee di indirizzo per l’applicazione della legge n. 118/2022 in materia di cessazione dell’efficacia delle concessioni, chiedendo l’accertamento della natura di rapporto pluriennale di durata indefinita e la condanna al rilascio di nuovi titoli concessori.
Con memoria depositata il 24 aprile 2026, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 16 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il principio consolidato per cui, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.
Tale dichiarazione provoca la doverosa presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra tutte le parti costituite, tenuto conto dell’adesione manifestata dal Comune resistente e della peculiarità della controversia, definita in rito.
Nota della Redazione
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