Ottemperanza al giudicato e astreinte: crisi di finanza pubblica esclude la penalità (TAR Campania n. 1512 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che deduca l’inadempimento della pubblica amministrazione al giudicato deve solo allegare la mancata esecuzione, gravando sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e fissa il termine per provvedere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, sicché la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificare il diniego dell’astreinte nei confronti del debitore pubblico.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per taluni anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di 1.500 euro. La sentenza, notificata all’amministrazione, è passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria.

Preso atto del perdurante inadempimento della parte pubblica, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la condanna al pagamento delle somme oltre interessi, l’assegnazione di un termine e la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali del ricorso. Quanto alla ricevibilità, il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’ammissibilità, è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudice ha rilevato che le statuizioni del giudicato, correttamente notificate, non hanno ricevuto esecuzione. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore, con riferimento alla Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega e termine ulteriore di sessanta giorni, prevedendo la trasmissione di una dettagliata relazione e la successiva liquidazione del compenso.

Il passaggio centrale riguarda il diniego dell’astreinte. La ricorrente ne aveva chiesto la condanna, ma il Collegio ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite negativo della manifesta iniquità quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice ampio potere discrezionale. Su questa base il Tribunale ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica alla penalità di mora.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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