Mutamento d’uso senza opere: oneri dovuti solo se aumenta il carico urbanistico (TAR Lombardia n. 743 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mutamento di destinazione d’uso senza opere, la liberalizzazione delle destinazioni prevista dall’art. 51 della L.R. Lombardia n. 12/2005 non comporta la gratuità del cambio. Il conguaglio degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo in presenza di un effettivo aumento del carico urbanistico, da accertare in concreto. La gratuità disposta dall’art. 51, comma 1-ter, per le attività di vicinato e artigianali di servizio costituisce norma premiale di carattere derogatorio, riferita ai soli ambiti di cui all’art. 10, comma 1, lett. e-ter, e non autorizza a desumere a contrario un generale principio di onerosità. È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento che richieda il conguaglio muovendo da una interpretazione travisata del dato normativo e senza indagare l’incremento del carico urbanistico.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare ricadente nel Comune di Bergamo in ambito classificato come tessuto dei borghi storici, ha presentato comunicazione di mutamento di destinazione d’uso senza opere, da residenza a terziario, per la trasformazione di un appartamento in studio professionale. L’intervento riguardava una superficie di 178 mq ed era intervenuto a diversi decenni dall’ultimazione del fabbricato.

Con due provvedimenti del 14 gennaio 2022 il Comune ha richiesto il pagamento di € 10.493,60 a titolo di conguaglio degli oneri di urbanizzazione, minacciando le sanzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha versato la somma il 18 febbraio 2022, con riserva di ripetizione, e ha impugnato gli atti chiedendone l’annullamento e la condanna del Comune alla restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’amministrazione non ha contestato l’ammissibilità del mutamento, pacificamente compatibile secondo gli artt. 51 e 52 della L.R. n. 12/2005, né ha richiesto standard aggiuntivi. La controversia si concentra dunque sul solo profilo dell’onerosità del cambio d’uso.

Il TAR rileva che la liberalizzazione delle destinazioni d’uso non equivale a gratuità del passaggio. Perché il mutamento senza opere sia privo di costi per il privato occorrono tre condizioni: assenza di opere, decorso di almeno dieci anni dall’ultimazione dei lavori e mancato aumento del carico urbanistico. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 206 del 2021 e n. 855 del 2015).

Nel caso di specie le prime due condizioni risultano soddisfatte. Quanto alla terza, l’amministrazione non ha svolto alcuna indagine: la motivazione degli atti impugnati nulla dice sull’incremento del carico urbanistico, mentre il ricorrente ne ha dedotto l’insussistenza, trattandosi di immobile in contesto già urbanizzato e dotato di servizi, senza replica dell’ente.

Il Collegio confuta poi la lettura comunale dell’art. 51, comma 1-ter, L.R. n. 12/2005. La gratuità ivi prevista per le attività di vicinato e artigianali di servizio è norma premiale e derogatoria, riferita agli ambiti di cui all’art. 10, comma 1, lett. e-ter, e non consente di ricavare a contrario un principio generale di onerosità. Fuori da quella disciplina speciale vige la regola secondo cui l’onerosità del cambio d’uso va correlata all’effettivo aumento del carico urbanistico, da accertare in concreto, come ribadito da Cons. Stato, sez. III, n. 9823 del 2024 e da TAR Firenze, sez. III, n. 607 del 2022.

Il ricorso è pertanto accolto per difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento è annullato e il Comune è condannato a restituire l’importo indebitamente percepito, con interessi legali dal giorno del pagamento, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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