Gara TPL Milano: rigetto cautelare per assenza di periculum e prossimità dell’udienza di merito (TAR Lombardia n. 698 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la domanda di sospensione del provvedimento impugnato non può essere accolta quando non sussiste il periculum in mora. Tale requisito deve ritenersi insussistente qualora il termine per la presentazione delle offerte nella procedura di gara sia ancora lontano e l’udienza di merito sia già stata fissata a una data antecedente alla scadenza di tale termine. In una simile evenienza, l’urgenza di provvedere viene meno e la trattazione delle questioni sollevate con il ricorso va demandata alla fase di merito, non essendo la fase cautelare la sede appropriata per un esame approfondito delle censure.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore del settore del trasporto pubblico locale, ha impugnato, chiedendone la sospensione, il bando di gara pubblicato in GUUE il 5 maggio 2026 e il relativo disciplinare per l’affidamento dei servizi di TPL di competenza dell’Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, suddiviso in quattro lotti. Ha altresì impugnato la delibera del CdA dell’Agenzia TPL n. 7/2026 del 27 aprile 2026, con la quale è stata approvata la Relazione di Affidamento 3.0, nonché la Determina Dirigenziale n. 44/2026 del 30 aprile 2026 recante la decisione a contrarre. La ricorrente ha dedotto plurime censure avverso gli atti di gara, chiedendo al TAR di sospenderne l’efficacia in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nel decidere sull’istanza cautelare, ha ritenuto che la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati non fosse assistita dal necessario periculum in mora. Il Collegio ha fondato tale conclusione su due elementi fattuali di carattere temporale. In primo luogo, ha rilevato che il termine per il ricevimento delle offerte era stato stabilito al 30 settembre 2026, data ben successiva rispetto al momento della decisione cautelare. In secondo luogo, ha constatato che l’udienza di trattazione del merito del ricorso era già stata fissata per il 23 settembre 2026, ossia in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Alla luce di questi elementi, il TAR ha concluso che non sussisteva una situazione di urgenza tale da giustificare l’adozione di una misura cautelare. L’esame delle questioni sollevate con il ricorso, richiedendo un approfondimento proprio della fase di merito, non è stato ritenuto compatibile con lo svolgimento della fase cautelare. La fissazione di un’udienza di merito in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ha, di fatto, privato l’istanza cautelare della sua ragion d’essere, rendendo superfluo un intervento urgente del giudice.
Conseguentemente, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 settembre 2026. Ha inoltre compensato le spese della fase cautelare, considerata la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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