I precedenti penali dei figli conviventi legittimano il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 4691 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, i precedenti penali dei figli conviventi del richiedente costituiscono un legittimo indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, idoneo a sorreggere il diniego, a prescindere dalla natura dei reati e dalla loro riconducibilità a una c.d. “regia familiare”. La valutazione dell’Amministrazione ha natura prognostica, sintetica e d’impatto, e deve estendersi all’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale del nucleo familiare di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Ministero dell’Interno che aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel 2017. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sui precedenti penali dei figli conviventi: una condanna del 2019 per furto, percosse e circostanze aggravanti, nonché deferimenti all’Autorità Giudiziaria del 2018 per ricettazione, porto d’armi, rissa e rapina.
A sostegno del ricorso, l’istante deduceva la violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, sostenendo che i reati commessi dai figli non potessero ostare al rilascio della cittadinanza, non trattandosi di reati a “regia familiare”. Evidenziava, inoltre, che la moglie, madre dei figli pregiudicati, aveva ottenuto la cittadinanza italiana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che i plurimi precedenti penali dei figli conviventi rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità del nucleo familiare. La circostanza che tali precedenti non riguardino direttamente il richiedente non inficia la legittimità del diniego, poiché i rapporti filiali evidenziano un legame stabile e duraturo che potrebbe indurre ad agevolare, anche solo per ragioni affettive, comportamenti in contrasto con l’ordinamento giuridico.
La pronuncia richiama la natura del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, che non si limita a una considerazione atomistica dei singoli precedenti, ma li valuta globalmente, nella loro periodicità e reiteratività. Tali condotte sono state ricondotte al c.d. “periodo di osservazione” decennale, nel quale devono maturarsi i requisiti per la concessione dello status, inclusa l’irreprensibilità della condotta.
Quanto al principio della personalità della responsabilità penale, il Tribunale ha chiarito che il diniego non estende all’istante le conseguenze dei reati altrui, ma impedisce che la concessione possa recare danno alla comunità nazionale. Rileva, in tal senso, che i reati commessi dai familiari superano la soglia edittale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, che determina l’area dei reati immediatamente ostativi per la richiesta iure matrimonii.
Irrilevante è stata infine ritenuta la circostanza della concessione della cittadinanza alla coniuge, essendosi verificata successivamente all’emanazione del diniego e in un momento in cui i figli avevano interrotto la convivenza con i genitori. La decisione conferma che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone l’accertamento di un interesse pubblico, richiedendo l’assenza di qualsiasi dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente.
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Nota della Redazione
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