Condono edilizio, giudicato sulle DIA e limiti del vincolo conformativo (Cons. Stato n. 5962 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che ha annullato la determinazione dirigenziale di rigetto delle D.I.A. non impone all’amministrazione di definire in senso favorevole al privato le istanze di condono edilizio pendenti, né di rinnovare il contraddittorio in quei procedimenti: l’inciso sul bilanciamento tra interesse pubblico e affidamento dei privati non responsabili degli abusi si riferisce al rinnovato esercizio valutativo sulle D.I.A., non al rilascio del titolo in sanatoria. Nel processo amministrativo il metodo acquisitivo non elide l’onere probatorio del ricorrente, ma solo lo alleggerisce quando questi non sia in posizione agevole per reperire le prove: le prove contrarie prodotte dall’amministrazione sono valutate dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e, se più convincenti, giustificano il rigetto della domanda. Il provvedimento plurimotivato è legittimo quando anche una sola delle ragioni poste a suo fondamento risulti corretta.
Il Fatto
Nel 2007 il ricorrente, allora minorenne e rappresentato dai genitori, acquistava un’unità immobiliare facente parte di un complesso residenziale romano. L’atto di acquisto dava conto di una domanda di condono edilizio presentata nel 2004 per il frazionamento e il cambio di destinazione d’uso, oltre che di precedenti istanze e denunzie risalenti alla proprietà anteriore.
Nel 2012 Roma Capitale respingeva le D.I.A. e nel 2013 ordinava la demolizione. Il TAR Lazio annullava quegli atti e affidava all’amministrazione il compito di definire con provvedimenti espressi le istanze di condono ancora pendenti. Con determinazione del 2019 il condono veniva respinto. Il TAR respingeva l’impugnazione e il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’elusione del giudicato e il malgoverno dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura di elusione del giudicato, che ritiene infondata. La sentenza che aveva annullato il rigetto delle D.I.A. non si era pronunciata sull’esercizio del potere di rilascio del titolo in sanatoria, non ancora esercitato e non oggetto di quel giudizio. Essa non vincolava quindi l’amministrazione a definire in senso favorevole le pratiche pendenti ex legge n. 326 del 2003, né imponeva una rinnovazione del contraddittorio su di esse.
L’inciso sul bilanciamento tra ripristino della legalità e affidamento dei privati non responsabili degli abusi è riferito al rinnovato esercizio valutativo sulle D.I.A., conseguente all’annullamento della determinazione che le aveva respinte per la sua inusuale laconicità. Il Collegio richiama sul punto la propria sentenza n. 8372 del 2024.
Quanto alle pronunce di ottemperanza del TAR Lazio, il Collegio osserva che esse non sono vincolanti nel presente giudizio, essendo rese inter alios: l’appellante non si è attivato per ottenere l’ottemperanza della sentenza a lui favorevole. Nessun giudicato imponeva dunque all’amministrazione di accogliere l’istanza di condono.
Il primo motivo d’appello è parimenti infondato. Il principio dispositivo con metodo acquisitivo non comporta che possano essere valutate solo le prove del ricorrente: esso alleggerisce l’onere probatorio quando il privato non è in posizione agevole per reperire i documenti, ma non esclude le prove contrarie dell’amministrazione. Il giudice le valuta secondo il proprio prudente apprezzamento, come prescrive l’art. 64, comma 4, c.p.a., e il processo amministrativo non realizza una giurisdizione oggettiva, non potendo i poteri istruttori d’ufficio trasformarsi in indagini inquisitorie non indirizzate dalle parti.
Nel caso concreto l’appellante si era limitato a produrre fotografie, smentite da riprese aeree dell’aprile 2003 offerte da Roma Capitale, dalle quali risultava il permanere dello stato fatiscente dell’immobile. Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide l’appellata sentenza: la giurisprudenza non impone la confutazione analitica di ogni singola argomentazione difensiva. L’atto impugnato è plurimotivato e si fonda su due ragioni autonome — la mancata ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003 e l’alterazione degli atti catastali — ciascuna idonea a sostenerne la legittimità. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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