Annullata la variante urbanistica per difetto di motivazione e istruttoria (TAR Sicilia n. 1490 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune, in esecuzione di una sentenza che ha accertato il silenzio sulla istanza di riqualificazione urbanistica, approva una variante al P.R.G., è annullata se non è supportata da adeguata istruttoria e da congrua motivazione. L’Amministrazione non può limitarsi a richiamare scelte pianificatorie generiche né invocare ragioni di razionalizzazione del territorio, dovendo esplicitare le condizioni di criticità che ostano alla destinazione richiesta dal privato e le ragioni di sostenibilità della scelta effettuata. Resta fermo il potere discrezionale dell’ente nella qualificazione dei suoli: al giudice è preclusa ogni indicazione concreta sulla destinazione, e il privato non ha diritto a una qualificazione conforme alla propria istanza. L’obbligo di provvedere, con adeguata istruttoria, è presidiato dalla nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di aree ricadenti nel territorio comunale, aveva chiesto la riqualificazione urbanistica di terreni gravati — a suo dire — da vincoli preordinati all’esproprio decaduti. Il TAR, con sentenza dell’11 luglio 2013, aveva accertato il silenzio del Comune e gli aveva ordinato di provvedere sulla istanza, dichiarando la decadenza del vincolo sulle aree destinate a parco urbano.
In esecuzione di quel dictum il Comune aveva approvato una variante che riclassificava l’area da zona F3 a zona E5. Il ricorrente ha impugnato la deliberazione, deducendone la nullità per elusione del giudicato e, in subordine, l’illegittimità per violazione delle garanzie partecipative, del legittimo affidamento e per difetto di motivazione e istruttoria. Un secondo ricorso, proposto nel 2025, ha impugnato il diniego del Comune di trasmettere la variante alla Regione Siciliana.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., il Collegio esamina anzitutto la domanda demolitoria relativa alla deliberazione del 2014, su cui il ricorrente ha dichiarato di mantenere interesse. È respinta la tesi della nullità per violazione delle garanzie procedimentali: si tratta di procedimento attivato a seguito di sentenza che ha imposto al Comune di riqualificare l’area su istanza del privato.
La domanda è invece accolta per il difetto di istruttoria e di motivazione. La variante non spiega perché l’area non possa essere riqualificata secondo le richieste del ricorrente, né indica le condizioni di criticità che ostano alla destinazione a parco urbano e le ragioni per cui tale scelta non sarebbe sostenibile. Il Collegio rileva la contraddizione con il Programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014, che pure prevedeva il parco.
Anche le argomentazioni richiamate nella nota dell’architetto — necessità di razionalizzare le aree destinate a servizi e residenza, presunta maggior coerenza della zona E5 con lo schema di massima — sono giudicate generiche e non supportate da adeguata attività istruttoria. Le difese svolte in memoria dal Comune non possono supplire a tale carenza della deliberazione.
Accolto il ricorso del 2014 e annullata la deliberazione, il Collegio dichiara l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza con adeguata istruttoria, motivando le scelte pianificatorie, anche in riscontro alle richieste originarie. Resta escluso che il giudice possa indicare la qualificazione urbanistica, data la natura discrezionale della classificazione dei suoli, e che l’ente sia vincolato alle richieste del privato. È nominato sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
Da tale annullamento discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso del 2025, che impugnava il diniego di trasmissione della deliberazione alla Regione. Le domande risarcitorie di entrambi i giudizi sono rigettate: l’annullamento della deliberazione che aveva qualificato l’area impedisce, allo stato, di pronunciarsi su di esse.
Nota della Redazione
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