Infermieri militari: nessun diritto al transito automatico nel ruolo ufficiali (TAR Sardegna n. 692 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica non determina di per sé l’automatico inquadramento nel ruolo degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate, poiché il ruolo da riconnettere alla qualifica di ufficiale non può essere attribuito in base al solo titolo di studio, richiedendo ulteriori fattori quali la funzione svolta e la posizione assunta nell’ambito dell’organizzazione militare. L’art. 208 c.o.m. distingue espressamente la figura del medico ufficiale dalle altre professioni sanitarie, sicché non è ravvisabile alcuna irrazionalità nel mantenere distinti i ruoli dei marescialli infermieri da quelli degli ufficiali. Il transito dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali costituisce passaggio a un inquadramento superiore che implica la costituzione novativa di un nuovo rapporto lavorativo, soggetto al principio del pubblico concorso ex art. 97 Cost.
Il Fatto
Alcuni marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, in servizio in Sardegna, svolgevano da anni la professione infermieristica nell’ambito del Servizio Sanitario Militare. Essi chiedevano all’Amministrazione della Difesa il transito nel ruolo ufficiali in categoria diversa dai medici dei Corpi sanitari, con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e il riconoscimento della facoltà di svolgere fuori orario di servizio la professione infermieristica senza carattere di esclusività.
Il Ministero della Difesa denegava l’istanza, escludendo che il possesso del titolo abilitativo potesse determinare l’automatico riconoscimento di mansioni superiori o l’inquadramento in un diverso ruolo, stante la specificità dell’ordinamento militare. I ricorrenti impugnavano il diniego deducendo eccesso di potere per erroneità nei presupposti, irragionevolezza e difetto di motivazione, nonché disparità di trattamento rispetto al personale del Servizio Sanitario Nazionale e agli ufficiali medici.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge preliminarmente l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, rilevando che il criterio di cui all’art. 13, comma 3, c.p.a. ha valore subordinato rispetto alla specifica disposizione sul pubblico impiego di cui al comma 2, e che tutti i ricorrenti prestavano servizio nella circoscrizione del Tribunale.
Nel merito, il Collegio condivide le conclusioni dell’unanime giurisprudenza sui ricorsi di identico tenore, richiamando in particolare la sentenza T.r.g.a. Bolzano, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 406. L’art. 208 c.o.m. prevede la suddivisione del personale sanitario militare in ruoli distinti e separati, consentendo il passaggio di ruolo solo in casi eccezionali e tassativamente tipizzati. L’art. 209 c.o.m. contempla la specifica figura degli ufficiali medici, mentre l’art. 212 c.o.m. prende in esame separatamente il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, che svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni.
Il mero possesso del diploma di laurea in infermieristica non implica automaticamente l’inquadramento nel ruolo degli ufficiali, poiché la qualifica di ufficiale richiede imprescindibilmente ulteriori fattori quali la funzione svolta e la posizione nell’organizzazione militare, come già precisato dal T.A.R. Lazio, Roma, n. 6850 del 2018. Anche la posizione di maresciallo comporta margini di autonomia e responsabilità, nonché funzioni di comando ai sensi dell’art. 627 c.o.m..
Quanto alla facoltà di svolgere attività professionale extraistituzionale, il Collegio richiama il Consiglio di Stato, sez. II, n. 3745 del 2021, secondo cui la legge n. 43 del 2006 non reca elementi per l’equiparazione della professione medica alle altre professioni sanitarie, escludendo una vis abrogans delle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’art. 16 della legge n. 113 del 1954. La posizione di privilegio riconosciuta dall’ordinamento militare ai medici non è estesa ad altre categorie del personale sanitario, stante l’evidente disomogeneità in termini di qualificazione, responsabilità e posizione.
Il Tribunale dichiara infine l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a cinque ricorrenti che hanno depositato dichiarazione in tal senso, rigettando nel resto il ricorso e condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese, compensate per i soli dichiaranti.
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Nota della Redazione
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