Sanzione disciplinare non vincolata da proscioglimento per prescrizione (TAR Umbria n. 284 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari di stato irrogate a militare della Guardia di Finanza, la sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non è compresa tra i provvedimenti cui l’art. 653 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio disciplinare, che resta quindi integralmente autonomo. L’amministrazione deve procedere a una autonoma e necessaria rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio penale, potendo utilizzare a fini istruttori gli accertamenti già compiuti in quella sede senza doverli ripetere. Non è richiesta la divergenza degli esiti, ma l’apprezzamento ex novo degli elementi di fatto: è sufficiente che l’organo disciplinare non recepisca acriticamente il percorso argomentativo del giudice penale, restando libero di pervenire a conclusioni conformi.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza, ha impugnato la Determinazione con cui il Comandante Generale gli ha irrogato la sospensione dall’impiego per tre mesi, ai sensi dell’art. 1357, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010. Addebito: avere rivelato informazioni riservate sulla pendenza di un procedimento penale e sull’esistenza di intercettazioni a un dipendente amministrativo universitario e a un docente con cui stava sostenendo un esame.

Il processo penale di primo grado si era chiuso con condanna per il reato di cui all’art. 326 cod. pen.; in appello la Corte ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, esclusa la riconoscibilità di una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con esito confermato in Cassazione. Il ricorrente ha censurato la Determina per violazione dell’art. 653 cod. proc. pen., difetto di istruttoria ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina degli effetti delle sentenze penali sui giudizi disciplinari. L’art. 653 cod. proc. pen. limita l’efficacia della sentenza irrevocabile di condanna all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione di commissione; analoga efficacia ha la sentenza di assoluzione, categoria cui non appartiene il proscioglimento per prescrizione. Il giudizio disciplinare, pertanto, non è vincolato dalle valutazioni del giudice penale: lo stesso fatto può essere penalmente lecito e disciplinarmente illecito.

Il Tribunale chiarisce che, nel caso di pronuncia per prescrizione, l’operatività della norma è esclusa e la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all’esito di una autonoma rivalutazione, diretta ad accertare il rilievo disciplinare dei fatti (richiamata Cons. Stato Sez. II n. 144 del 2025). L’amministrazione può usare gli accertamenti della sede penale, ma non recepirne acriticamente gli esiti (richiamata TAR Puglia n. 1291 del 2025).

Nel merito, l’organo inquirente ha apprezzato criticamente le risultanze dibattimentali: la concordanza delle testimonianze, la circostanziata ricostruzione del docente, la mancata attivazione del ricorrente contro i testimoni e la rinuncia alla prescrizione non esercitata. Il convincimento si è formato, quindi, senza rifarsi puramente all’esito penale, ormai estinto.

Infondata è anche la censura di difetto di istruttoria: il rigetto delle richieste difensive è stato motivato, e gli approfondimenti richiesti erano inconferenti o superflui rispetto alla materialità del fatto. Il Collegio osserva inoltre che il ricorrente ha tratto utilità dalla condotta, avendo conseguito la votazione piena all’esame orale.

Quanto alla proporzionalità, la durata di tre mesi si colloca nel limite inferiore della cornice da uno a dodici mesi, a conferma della contenuta lesività riconosciuta ai fatti. Il ricorso è respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di lite e ordine di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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