Contributi a fondo perduto e detrazione IVA: prova a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 13125 del 17.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erogazione di contributi a fondo perduto da parte di enti pubblici in favore della società sovvenzionata non preclude la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati nella realizzazione dell’attività commerciale svolta dalla società medesima. Il diritto alla detrazione resta tuttavia subordinato alla prova, gravante sul contribuente, dell’effettiva esistenza delle operazioni commerciali che lo giustificano. A fronte delle contestazioni contenute nell’avviso di accertamento, il giudice di merito non può limitarsi a una ricognizione astratta del criterio del pro rata, ma deve sussumere la fattispecie nel contesto normativo, precisando su quali elementi di fatto abbia ritenuto che alcune operazioni siano commerciali e non esenti. Il difetto di autosufficienza del ricorso, che ometta di trascrivere o allegare i documenti posti a sostegno della censura, ne determina l’inammissibilità.

Il Fatto

La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009, emesso nei confronti di un’associazione contribuente. L’atto impositivo si fondava sull’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati beneficiando di contributi pubblici a fondo perduto, acquisti ritenuti non imponibili.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso dell’associazione. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, riconosceva la detraibilità dell’IVA secondo il criterio del pro rata. Avverso tale pronuncia l’associazione contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio consolidato: secondo la propria giurisprudenza, l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte di enti pubblici non preclude la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti destinati all’attività commerciale. Richiama sul punto Cass. n. 13086 del 30/06/2020, Cass. n. 12523 del 17/06/2015 e Cass. n. 25531 del 02/12/2014.

Il primo motivo del ricorso principale, con cui si contestava l’applicabilità del pro rata sostenendo che le operazioni sarebbero state interamente commerciali, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ribadisce che il principio di autosufficienza impone di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati, anche per riassunto, e di segnalarne la presenza negli atti di merito, richiamando Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022 e Cass. n. 12481 del 19/04/2022. Poiché l’associazione non aveva trascritto né allegato i documenti a sostegno della tesi, la censura difetta di specificità.

Il secondo motivo, relativo all’applicazione di una disposizione unionale non ancora vigente, è dichiarato infondato. L’art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 è rimasto immutato dopo le modifiche del d.lgs. n. 18 del 2010, e la revisione dell’art. 17 della sesta direttiva è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno. Sul punto la Corte richiama Cass. S.U. n. 10136 del 30/04/2009 e Cass. n. 24695 del 20/11/2014, proprio in materia di contributi a fondo perduto.

Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: denota il medesimo difetto di specificità e la motivazione della Commissione regionale non risulta né omessa né apparente, avendo chiarito che l’associazione aveva posto in essere sia operazioni imponibili sia operazioni esenti.

È invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale. A fronte delle contestazioni dell’avviso di accertamento, grava sull’associazione contribuente l’onere di provare l’esistenza delle operazioni commerciali che danno diritto alla detrazione, come si evince dai principi generali in tema di IVA richiamati con Cass. n. 27615 del 30/10/2018. La motivazione della Commissione regionale si è limitata a una generica ricognizione della normativa sul pro rata, senza sussumere la fattispecie. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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