TARI: la destinazione dei locali resta criterio valido per la detassazione delle superfici che producono rifiuti speciali (Cass. civ. Sez. 5 n. 7483 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, la prova della produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, idonea a fondare la detassazione della superficie dell’area, può essere utilmente valutata dal giudice di merito anche sulla base delle specifiche caratteristiche strutturali e della destinazione d’uso dei locali. Tale criterio non è stato superato dalla normativa istitutiva della TARI e resta pertanto legittimo il riferimento alla struttura e alla destinazione dei locali per dedurne l’idoneità alla produzione dei rifiuti in questione. L’esclusione dal computo della superficie tassabile richiede la dimostrazione che nella specifica area si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilati. Il tributo è dovuto indipendentemente dall’utilizzo del servizio comunale di smaltimento, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649; in mancanza dei presupposti per l’esenzione, al contribuente può spettare al più una riduzione proporzionale della tariffa, ove prevista dal regolamento comunale.
Il Fatto
La società contribuente, gestrice di un supermercato, presentava al Comune una dichiarazione di variazione della superficie tassabile ai fini TARI, chiedendo l’esclusione dal computo dell’imposta delle aree produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani, quali imballaggi in cartone, plastica e legno, nonché residui di origine animale. Il Comune respingeva la richiesta e notificava l’avviso di pagamento della terza rata del tributo per l’annualità considerata.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva solo parzialmente il gravame, disponendo l’esclusione dal calcolo dell’imposta delle sole superfici relative ai laboratori di pescheria, macelleria e vani tecnici. Il giudice d’appello riteneva, invece, insufficiente la prova offerta per l’area di vendita, accessibile al pubblico, dove la produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali non era stata dimostrata. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune. Nel confermare l’orientamento espresso dalla sentenza impugnata, la Corte ha preliminarmente ricordato che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha precisato che il mancato riferimento, nella disciplina TARI, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei locali non rende tali elementi ininfluenti. È stato richiamato il principio secondo cui, anche qualora la delibera comunale di assimilazione sia illegittima, il giudice tributario ha il potere di disapplicarla, ma i rifiuti restano soggetti alla disciplina dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, che rapporta la tassa alle superfici occupate, con esclusione della sola parte nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile la censura relativa all’omesso esame, sottolineando che il giudice di merito ha motivato sulle ragioni per cui i documenti prodotti non assolvevano all’onere probatorio. Il sindacato di legittimità non può estendersi alla rivalutazione delle prove, essendo il vizio denunciabile limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo. È stata altresì rigettata la censura che contestava l’irrilevanza dell’afflusso del pubblico nelle superfici di vendita, trattandosi di una valutazione coerente con il criterio della destinazione dei locali.
Quanto alla dedotta doppia imposizione, la Corte ha ribadito che il tributo è dovuto a prescindere dall’utilizzo del servizio pubblico di smaltimento, potendo al più configurarsi una riduzione proporzionale della tariffa. Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono stati infine ritenuti, rispettivamente, inammissibile e infondato, evidenziando che l’eventuale illegittimità del regolamento comunale per la sproporzione delle soglie quantitative di assimilazione non esonera comunque il contribuente dall’onere di provare la produzione prevalente e continuativa dei rifiuti speciali nella specifica area.
Nota della Redazione
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