Pensione in cumulo e contribuzione estera: onere della prova sul ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 316 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini del diritto può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi nei quali si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, fra cui la Germania. Tuttavia l’onere della prova grava sul ricorrente, cui compete dimostrare la sussistenza di quanto affermato in ordine alla contribuzione e alla pensione estera. Non è sufficiente, a tal fine, il prospetto indicante i mesi di lavoro prestato all’estero, soprattutto quando la domanda amministrativa contenga affermazioni contrastanti sulla titolarità e sull’importo della pensione straniera. Il rigetto del ricorso consegue alla mancata prova dei fatti costitutivi del diritto vantato.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Università e della Ricerca, interrompeva il rapporto di lavoro il 31 ottobre 2022 per raggiunti limiti di età. Tramite patronato aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia in cumulo — Gestione Pubblica, con decorrenza dal 1° novembre 2022. L’INPS, ritenuto competente, non dava riscontro alla richiesta; l’interessato proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto al Comitato Provinciale, senza esito.

A sostegno della domanda il ricorrente evidenziava che i dipendenti con contribuzione al 31 dicembre 1995, rientranti nel regime retributivo con liquidazione mista, possono accedere alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2022-2023, con requisito anagrafico di 67 anni e contributivo di almeno 20 anni. Sosteneva che a tali fini va considerata tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata e che i periodi coincidenti vanno valorizzati una sola volta ai sensi della legge 228/2012. L’INPS non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica.

La Motivazione della Corte

La questione concerne la pensione di vecchiaia in cumulo, con asserita pensione e contributi versati all’estero. In via preliminare la Corte dichiara la contumacia dell’INPS, stante la regolarità della notifica.

Nel merito il ricorso non è accolto per mancata prova di quanto asserito in ordine alla contribuzione e alla pensione all’estero. La Corte riconosce che ai fini del diritto alla pensione in cumulo può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, fra cui risulta la Germania. Il riconoscimento del principio, però, non si traduce in automatica tutela: la regola sostanziale resta subordinata alla dimostrazione dei presupposti.

Su questo terreno opera la regola processuale. L’onere della prova grava sul ricorrente, cui compete dimostrare la sussistenza di quanto affermato. La Corte sottolinea la specificità del caso, nel quale era emersa una contrastante affermazione nella domanda di pensione: il ricorrente aveva dichiarato di non avere altre pensioni da parte dello Stato o di altri enti italiani o esteri e, contestualmente, di essere titolare di pensione tedesca, senza documentazione relativa all’importo e alla decorrenza.

La parte non è stata in grado di fornire elementi riguardanti la pensione estera. Il prospetto in atti, indicante i mesi di lavoro prestato all’estero, è stato ritenuto insufficiente a fondare il diritto. All’udienza il difensore ha insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso, senza produrre ulteriori elementi utili relativi alla pensione in Germania.

Il ricorso è pertanto rigettato. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite, con nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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