Imposta pubblicità: superficie del marchio e maggiorazione per illuminazione (Cass. civ. Sez. V n. 20863 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contraddittorio preventivo non è presupposto di validità dell’avviso di accertamento per i tributi non armonizzati e locali, quando l’attività di controllo si esaurisca in un accertamento a tavolino o in un sopralluogo esterno, senza accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’attività del contribuente. L’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 impone il termine dilatorio solo nelle tre ipotesi di accesso, ispezione o verifica, decorrendo da qualsiasi verbale che le concluda. Ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, la superficie tassabile è quella dell’intera installazione, comprensiva della parte non coperta dal marchio, quando manchi separazione o discontinuità grafica tra marchio e facciata. La maggiorazione del 100 per cento per la pubblicità illuminata si applica anche quando la fonte luminosa sia esterna e non dedicata, essendo sufficiente la visibilità notturna del messaggio.
Il Fatto
Una società ha impugnato un avviso di accertamento emesso da una concessionaria per conto di un Comune, per omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativa a pannelli installati sulle facciate di un fabbricato di sua proprietà. I pannelli riproducevano il marchio aziendale ed erano illuminati da faretti collocati alla base delle pareti. La società aveva presentato la dichiarazione, omettendo l’autoliquidazione.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, escludendo la necessità di contraddittorio preventivo, ritenendo adeguatamente motivato l’atto e riconoscendo la tassabilità dell’intera superficie dei pannelli nonché la maggiorazione per illuminazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla nullità dell’atto per carenza di contraddittorio preventivo. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, la sentenza ribadisce che per i tributi non armonizzati l’obbligo di instaurare il contraddittorio non sussiste per gli accertamenti a tavolino. Il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 opera soltanto nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’attività, decorrendo da qualunque verbale che concluda tali operazioni.
Il principio è esteso ai tributi locali, tra cui l’imposta sulla pubblicità, per i quali nemmeno l’art. 10 del d.lgs. n. 507/1993 esigeva alcuna forma di contraddittorio. Il sopralluogo esterno, finalizzato all’acquisizione di dati sottratti alla disponibilità del contribuente, non integra gli estremi dell’accesso o della verifica. La Corte esclude altresì la pertinenza dell’art. 24 della legge n. 4/1929, riferito alla sola constatazione delle infrazioni costituenti reato, e conferma che il verbale di constatazione non è necessario per la legittimità dell’avviso.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la Commissione regionale si è implicitamente pronunciata sulla doglianza, configurandosi un’ipotesi di assorbimento improprio. Nel merito, distingue il piano della motivazione dell’atto da quello della prova della pretesa impositiva, con conferma normativa nell’art. 7 della legge n. 212/2000.
Sul terzo motivo, la Corte precisa che, per gli accertamenti dal 1° gennaio 2007, l’adeguatezza della motivazione va valutata ai sensi dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, integrato con il recupero interpretativo dell’abrogato art. 10 del d.lgs. n. 507/1993. È sufficiente l’indicazione del soggetto passivo, delle caratteristiche e dell’ubicazione del mezzo, dell’importo e del termine di pagamento, senza necessità di esplicitare le fonti probatorie.
Sul quarto motivo, la Corte ribadisce che la tassazione dell’intera superficie del pannello è legittima solo se la parte non coperta dal marchio presenti le caratteristiche di componente pubblicitaria aggiuntiva o di superficie estensiva, per dimensioni, forma, colore o mancanza di separazione grafica. Nella specie l’accertamento in fatto del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Sul quinto motivo, la Corte afferma che la scritta pubblicitaria è illuminata anche quando la luce provenga da fonte esterna, purché il messaggio sia visibile nelle ore notturne, presupposto della maggiorazione impositiva. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.