Il termine di trenta giorni per l’invito al pagamento del contributo unificato è ordinatorio e non perentorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 19149 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 248 d.P.R. n. 115/2002 per la notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato ha natura ordinatoria e non perentoria, in mancanza di un’espressa previsione normativa che sancisca la decadenza dell’attività dell’ente impositore. L’obbligo di pagamento del contributo unificato, avente natura di tributo erariale, è soggetto al termine di prescrizione decennale. L’invito al pagamento, ritualmente notificato presso il domicilio eletto e non tempestivamente impugnato, diviene definitivo, con la conseguenza che la successiva cartella può essere opposta solo per vizi propri e non per contestare la debenza del tributo.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella esattoriale con la quale l’amministrazione recuperava il contributo unificato non versato in relazione ad un giudizio amministrativo. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, non essendo stato impugnato il prodromico invito al pagamento notificato presso il domicilio eletto della contribuente, la successiva cartella potesse essere opposta solo per vizi propri.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notifica dell’invito, la natura non impositiva dell’atto prodromico, la violazione dei termini per la sua notificazione e l’intervenuta prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, affermando il principio secondo cui il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 248 d.P.R. n. 115/2002 non è perentorio ma meramente acceleratorio. In mancanza di una espressa previsione normativa che colleghi al decorso del termine un effetto decadenziale, l’attività dell’ente impositore resta soggetta esclusivamente al termine di prescrizione. Tale conclusione, ha precisato la Corte, si fonda sul principio generale, desumibile dall’art. 152, secondo comma, cod. proc. civ., per cui la decadenza non può che essere testuale.
Quanto alla notificazione, la Corte ha ribadito che l’invito al pagamento deve essere notificato nelle forme di cui all’art. 137 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto, come avvenuto nel caso di specie. La notifica presso il domiciliatario, liberamente scelto dal destinatario, non viola il diritto di questi ad essere posto in condizione di conoscere il contenuto dell’atto, gravando su di lui un onere di diligenza e cooperazione che si concretizza nell’acquisire informazioni dal domiciliatario.
La terza e la quarta censura sono state parimenti respinte. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 8810 del 2025, secondo cui l’invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002 rappresenta l’atto liquidatorio dell’imposta, contro il quale deve essere proposta l’impugnazione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Divenuto definitivo l’invito correttamente notificato, non è più possibile contestare la debenza del tributo, la legittimazione passiva o la decadenza dall’azione accertativa.
L’ultimo motivo è stato infine ritenuto infondato, in quanto il termine di prescrizione del contributo unificato è decennale e, alla data di notifica della cartella, non era ancora decorso. La Corte ha inoltre dichiarato la censura relativa alla motivazione delle sanzioni generica e priva dei requisiti di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato il contenuto dei documenti trascurati e la loro ubicazione nei fascicoli di causa.
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Nota della Redazione
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