Imposta regionale concessioni demaniali parametrata al canone effettivamente versato (Cass. civ. Sez. V n. 26787 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la decurtazione del canone conseguente all’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147 del 2013, e all’istituto di cui all’art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104 del 2020, conv. dalla legge n. 126 del 2020, non rende irrilevante la sanatoria ai fini della quantificazione del tributo. Il versamento dell’importo ridotto ha funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione, essendo la somma pur sempre corrisposta e incassata a titolo di canone. Ne discende che la base imponibile deve essere commisurata, in percentuale, al canone effettivamente versato, anche nella consistenza ridotta ex lege, perché altrimenti verrebbe meno il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta. Il giudice di merito deve pertanto accertare se la procedura di definizione agevolata sia stata definita con esito positivo e, in tal caso, parametrare l’imposta al canone concretamente versato e non a quello astrattamente dovuto.
Il Fatto
I contribuenti proponevano ricorso avverso un avviso di accertamento relativo, per l’annualità 2012, all’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, calcolata nella misura del quindici per cento sull’ammontare dovuto a titolo di canone demaniale e pretesa in relazione a un’area su cui insisteva un fabbricato di proprietà dello Stato, adibito a ristorante-albergo, oggetto di concessione rilasciata dal Comune di Follonica.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana respingeva l’appello, affermando l’assoluta irrilevanza della sanatoria in materia di canoni demaniali rispetto al tema della quantificazione dell’imposta regionale. I contribuenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi, censurando anche l’omesso esame dell’istanza di sospensione del giudizio e la mancata considerazione della riduzione di pagamento consentita dalla definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra l’analisi sul quarto motivo, che ritiene fondato, con assorbimento degli altri. Il nucleo della decisione impugnata risiede nel presupposto dell’irrilevanza della sanatoria rispetto alla quantificazione del tributo regionale. Tale presupposto è però smentito dal principio già affermato in materia.
La riduzione del quantum debeatur deriva dall’opzione del contribuente per la definizione agevolata, ma il versamento dell’importo ridotto mantiene funzione solutoria dell’obbligazione scaturente dalla concessione: la somma è pur sempre corrisposta e incassata a titolo di canone. Il collegamento tra canone e imposta impone quindi di parametrare la base imponibile al canone effettivamente versato, sia pure nella consistenza ridotta ex lege, secondo il principio espresso da Cass. n. 11536/23, richiamato a sostegno della decisione.
La Corte precisa che tale conclusione non trova smentita nel precedente tra le parti n. 20774/21, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte regionale. Il richiamo serve a escludere che il disallineamento tra canone e imposta possa essere giustificato sulla base di quella pronuncia.
In applicazione di questi principi, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto accertare, proprio al fine di scongiurare un possibile scarto tra canone e tributo, se fosse stata data esecuzione, con esito positivo, alla procedura di definizione agevolata e, in caso affermativo, commisurare l’imposta regionale al canone concretamente versato per effetto della sanatoria, non a quello astrattamente dovuto. L’omessa verifica integra il vizio denunciato.
Il quarto motivo è dunque accolto e la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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