Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e permanenza dei consorzi accorpati (Cass. civ. Sez. V n. 26799 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante unificazione e istituzione di nuovi enti accorpanti, non determina l’estinzione ex lege dei consorzi accorpati. La riunificazione costituisce un obiettivo programmatico il cui esito estintivo si realizza solo al completamento del processo di accorpamento. Ne consegue che i consorzi accorpati permangono in vita e conservano la legittimazione a porre in essere gli atti di gestione del servizio, compreso quello impositivo, in forza degli affidamenti in atto. L’erronea qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ. è superflua e non incide sulla titolarità del potere di emanare l’atto né sulla validità dello stesso.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato una cartella esattoriale con la quale l’agente della riscossione aveva richiesto, per conto del consorzio, il pagamento di contributi di bonifica per opere irrigue relativi a tre annualità. La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso rilevando il difetto di motivazione dell’atto.
Il consorzio ha proposto appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo che l’accorpamento del consorzio nel consorzio di bonifica della Sicilia orientale ne avesse determinato l’estinzione e che la costituzione in giudizio di un soggetto non più esistente fosse nulla. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, con successiva rinuncia al primo.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della rinuncia al primo motivo, contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., qualificandola come espressione di valutazione tecnica rimessa alla discrezionalità del difensore, non comportante disposizione del diritto e quindi non soggetta agli oneri dell’art. 390 cod. proc. civ.; l’esame della censura diviene pertanto superfluo.
Il nucleo della decisione riguarda il secondo motivo. La Corte ricostruisce il quadro normativo e regolamentare: l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 prevede l’istituzione dei due nuovi consorzi e l’accorpamento dei preesistenti; l’art. 19 del regolamento di organizzazione disciplina la successione senza soluzione di continuità e la vigenza di piani, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati; la delibera commissariale n. 8/2017 ha istituito un periodo transitorio, più volte prorogato dalla Giunta regionale.
La Corte ritiene che la tesi del giudice regionale, fondata sull’equiparazione tra istituzione del nuovo ente e abolizione dei precedenti, sia interpretazione assertiva, non conciliabile con il dato letterale. La norma indica un obiettivo programmatico e non contempla un effetto estintivo immediato; gli stessi termini previsti per l’approvazione di statuto e regolamento confermano che l’operatività del nuovo ente è prefigurata come epilogo del procedimento. Richiama sul punto la Cass. n. 15351/2023 e la Cass. n. 22104/2025, che ha escluso l’estinzione del consorzio prima della conclusione della procedura di accorpamento.
Ne deriva che il consorzio accorpato ha esercitato le attività già affidategli, restando al di fuori di una delega di funzioni. La qualificazione come mandato senza rappresentanza è stata superflua, perché l’affidamento in atto rendeva inutile l’incarico, ed errata, perché l’istituto dell’art. 1705 cod. civ. non è esportabile in ambito pubblicistico, ove rileva la delega intersoggettiva prevista dalla legge, non essendo configurabile nemmeno una delegazione interorganica stante l’alterità soggettiva tra gli enti.
Tale erronea enunciazione non ha tuttavia privato il consorzio del potere di emanare l’atto, in ragione della sopravvivenza dello stesso fino al completamento dell’accorpamento e della permanenza degli affidamenti. Il secondo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del terzo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1705 c.c. – Mandato senza rappresentanza
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 390 c.p.c. – Rinuncia