Sentenza illeggibile per grafia indecifrabile è nulla per mancanza di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 14647 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti giudiziari, la sentenza il cui testo originale è costituito dalla minuta scritta dal giudice con grafia non facilmente comprensibile non è affetta da nullità se la grafia consente alla parte di comprenderne il contenuto e di esercitare il diritto di difesa. È invece nulla quando l’indecifrabilità sia assoluta e tale da renderla inidonea alla sua funzione essenziale di esteriorizzazione del contenuto della decisione. L’indecifrabilità grafica, se non limitata ad alcune parole e non superabile con agevole lettura, determina non solo la sostanziale mancanza della motivazione, ma anche la violazione del contraddittorio, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento TARSU relativo alle annualità dal 2008 al 2013, concernente un’area di sua proprietà. Tra i motivi deduceva la carenza del presupposto impositivo per lo stato di abbandono e degrado del compendio, il difetto di motivazione dell’atto e la presenza di materiale edile con obbligo di conferimento in discarica.
La CTP di Pavia rigettava il ricorso; la CTR della Lombardia respingeva l’appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Comune intimato non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per essere stata la decisione impugnata scritta a mano con grafia illeggibile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. La Corte ritiene il motivo fondato, con assorbimento dei restanti.
Il collegio ricostruisce la regola di diritto: la sentenza redatta con grafia non facilmente comprensibile è valida solo se la scrittura permette alla parte di coglierne il contenuto e di difendersi. Diversamente, quando l’indecifrabilità è assoluta, la decisione è nulla, perché non assolve la funzione essenziale di esteriorizzare il contenuto del provvedimento (richiamata Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5869 del 12/03/2018).
La Corte precisa che l’indecifrabilità grafica, ove non limitata ad alcune parole e non superabile con una lettura agevole, integra una sostanziale mancanza di motivazione e lede il diritto al contraddittorio, compromettendo la possibilità di una difesa efficace e di una determinazione ragionata in vista dell’impugnazione (richiamate Cass. pen., Sez. U, Sentenza n. 42363 del 28/11/2006 e Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 26/09/2014).
Nel caso concreto, numerose parole della pur sintetica motivazione risultano indecifrabili, così da minare la comprensione complessiva dell’iter motivazionale. L’estensione grafica di pugno offre un senso solo complessivo del decisum, ma non consente di cogliere i profili specifici della ratio decidendi, con riferimento al presupposto impositivo (detenzione di fabbricato e area produttivi di rifiuti) e all’attività ivi svolta, rilevante in punto di categoria tariffaria.
Il ricorso è quindi accolto sul primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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