Imposta di registro e cessione di quote: riqualificazione vietata dopo la riforma (Cass. civ. Sez. V n. 21093 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla legge n. 205 del 2017, cui l’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018 riconosce efficacia retroattiva, impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’atto presentato alla registrazione secondo la sua natura intrinseca ed i suoi effetti giuridici. Non assumono rilievo gli elementi extra-testuali né gli atti collegati ma privi di nesso testuale con l’atto medesimo. Ne consegue che la cessione, anche totalitaria, di quote sociali non può essere riqualificata come cessione d’azienda in base alla sola sostanza economica dell’operazione: l’imposta va applicata all’atto tipico e ai suoi effetti, restando la funzione antielusiva perseguibile solo nei limiti dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Il Fatto

I contribuenti hanno impugnato un avviso di liquidazione emesso in conseguenza della registrazione di un atto di cessione di quote societarie. All’atto della registrazione l’imposta era stata autoliquidata in misura fissa per ciascuna delle undici cessioni in cui si era articolata l’operazione, per un totale di poche centinaia di euro. L’Ufficio, applicando l’art. 20 T.U.R., ha riqualificato l’operazione come cessione di azienda nel suo complesso, assoggettandola all’aliquota proporzionale del 3% sull’intero corrispettivo e liquidando una maggiore imposta di diverse migliaia di euro.

La CTP di Napoli ha respinto il ricorso. La CTR della Campania ha confermato, ritenendo la modifica normativa del 2018 di natura innovativa e quindi non retroattiva, e legittima la riqualificazione anche in assenza di prova di un intento elusivo, stante l’identità di funzione economica dei due contratti. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dal dato testuale e sistematico dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come risultante dagli interventi del 2017 e del 2018. Alle modifiche va riconosciuta efficacia retroattiva, trattandosi di norma già ritenuta esente da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale con sentenze n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021.

Ne discende che l’Amministrazione, nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione. Non rilevano gli elementi extra-testuali né gli atti collegati ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salve le ipotesi espressamente regolate. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma resta invocabile, ma solo nei più ristretti limiti dell’unicità del dato documentale, che impone un’interpretazione ab intrinseco del gestum.

La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 2677 del 2022, Cass. n. 9065 del 2021 e Cass. n. 10688 del 2021, e ribadisce che la funzione antielusiva deve essere perseguita attraverso i presupposti sostanziali e la disciplina procedimentale dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. Nella specie il problema non è il collegamento negoziale tra le cessioni, ma la riqualificazione fondata sulla sostanza economica dell’operazione, che pretermettte gli effetti giuridici tipici dell’atto.

Il Collegio richiama Cass. n. 17628 del 2024, secondo cui la tassazione dell’atto di cessione, sia pur totalitaria, delle quote sociali va correlata all’atto tipico e ai suoi effetti giuridici, che hanno ad oggetto la partecipazione societaria e non l’azienda, che resta nella titolarità del soggetto collettivo. La CTR ha dunque erroneamente applicato la norma.

La sentenza è cassata e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione del sovrapporsi degli interventi normativi e delle pronunce costituzionali che hanno mutato l’orientamento di legittimità.

Nota della Redazione

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