Le società di comodo possono detrarre l’IVA: la Cassazione disapplica l’art. 30 l. n. 724/1994 (Cass. civ. Sez. 5 n. 3631 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della l. n. 724/1994, nella parte in cui esclude per le società non operative il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e deve essere disapplicato dal giudice nazionale, in conformità alla sentenza Corte di giustizia UE, 7 marzo 2024, C-341/22. Al soggetto passivo che effettua operazioni rilevanti va riconosciuto il diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell’eccedenza e al rimborso, salvo che l’esercizio non avvenga in modo fraudolento o abusivo. Le sentenze della Corte di giustizia hanno valore normativo e si inseriscono nell’ordinamento interno con efficacia di ius superveniens.
Il Fatto
Con avviso di recupero l’Agenzia delle entrate contestava alla società, ritenuta non operativa, l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2011, ai sensi dell’art. 30, comma 4, l. n. 724/1994. Il diniego era stato emesso nonostante l’Amministrazione avesse in precedenza autorizzato la contribuente a portare il credito in detrazione nella dichiarazione periodica. I giudici di merito rigettavano il ricorso della società, che proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa o apparente motivazione. La sentenza impugnata non presentava i vizi denunciati: la motivazione per relationem alla sentenza resa nel giudizio parallelo risultava testualmente riportata e oggetto di specifica valutazione, senza alcuna acritica adesione al provvedimento richiamato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., resta circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., qui non violato.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, giudicando fondata la censura relativa alla mancata applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia UE con la sentenza Feudi di San Gregorio (C-341/22). I giudici di merito avevano erroneamente qualificato la questione come inammissibile motivo nuovo, omettendo di valutarne il merito. Il divieto di compensazione per le società di comodo, infatti, è stato dichiarato incompatibile con il sistema IVA e deve essere disapplicato.
La Corte ha precisato che l’interpretazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 deve svolgersi alla luce dell’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, che adotta una nozione oggettiva di attività economica, indipendente dagli scopi o dai risultati. Alle sentenze della Corte di giustizia è stato inoltre riconosciuto valore normativo, con efficacia di ius superveniens che condiziona l’applicazione delle norme interne anche da parte del giudice a quo.
L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento del terzo, relativo alla liquidazione delle spese processuali. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi comunitari e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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