Accettazione tacita dell’eredità e possesso dei beni ereditari (Cass. civ. Sez. II n. 24378 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell’art. 475 c.c., ricorre quando il chiamato compia un atto che implichi necessariamente la volontà di accettare e che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. Presupposti indispensabili sono la consapevolezza della delazione e un comportamento inequivoco, connotato dall’elemento soggettivo (animus) e da quello oggettivo. La costituzione nel giudizio riassunto, con difese riconducibili alla posizione del de cuius, unitamente al possesso dei beni ereditari, integra l’accettazione tacita e trasmette l’obbligo di pagamento per lesione di legittima. La rinuncia all’eredità intervenuta tardivamente, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, è irrilevante per escludere l’accettazione tacita.
Il Fatto
Un soggetto convenne in giudizio il fratello e la madre per far accertare la nullità del testamento olografo del padre, che aveva nominato erede la sola moglie pretermettendo i figli; in subordine chiese l’accertamento della lesione della quota di legittima e la reintegrazione per un quarto del valore dell’asse.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto, quale erede della madre nel frattempo deceduta, al pagamento di una somma in favore dell’attore. In appello il convenuto non contestò la domanda di riduzione verso la madre, ma negò la propria qualità di erede, assumendo di aver rinunciato all’eredità e che la condanna andava emessa verso la madre, unica erede del de cuius. La Corte d’appello respinse il gravame. Proposto ricorso per cassazione, la trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, ruotano intorno ai requisiti dell’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte del ricorrente, a seguito del decesso avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. La Corte d’appello aveva tratto la prova della qualità di erede dalla costituzione nel giudizio riassunto, ove il ricorrente aveva svolto difese riconducibili alla madre deceduta, e dal possesso di beni immobili ereditari.
La Suprema Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dell’art. 475 c.c. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere presupposti indispensabili della fattispecie la consapevolezza della delazione e un comportamento inequivoco, nel quale si riscontri l’elemento intenzionale soggettivo e quello oggettivo, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Sono stati ritenuti privi di rilevanza gli atti che, per natura e finalità, non esprimono in modo certo l’intenzione univoca di assumere la qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la trascrizione. Nondimeno l’accertamento deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale e all’eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, dell’eredità (Cass. civ. Sez. II n. 4843 del 19.02.2019; Cass. civ. Sez. II n. 5275 del 28.08.1986).
L’indagine sull’esistenza di un comportamento qualificabile come accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia immune da vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 2663/1999; Cass. n. 1906/1977; Cass. n. 3950/1976).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato la costituzione nel giudizio riassunto, con difese riconducibili alla posizione della parte deceduta, e il possesso dei beni ereditari: comportamento che implicava l’accettazione tacita e la trasmissione dell’obbligo di pagamento per la lesione della quota di legittima. La rinuncia all’eredità era intervenuta tardivamente, solo dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, ed è stata ritenuta irrilevante. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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