Imposta di registro all’1% sulla sentenza di opposizione alla stima indennità esproprio (Cass. civ. Sez. V n. 801 del 12.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti non ha natura di condanna, bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Essa è pertanto soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, e non nella misura del 3% prevista dalla lett. b) del medesimo articolo. L’ordine di deposito non costituisce il petitum dell’azione, ma un adempimento funzionale e prodromico al completamento del procedimento espropriativo, nell’interesse di terzi creditori e della parte pubblica debitrice.

Il Fatto

Una società riceveva un avviso di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 47.016,00, a titolo di imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, emessa in un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’aliquota dell’1%. La Commissione tributaria regionale, dichiarata inammissibile la riproposizione di un motivo per mancato appello incidentale, accoglieva l’appello dell’Ufficio e riteneva applicabile l’aliquota del 3%, qualificando la sentenza come di condanna. La società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato ammissibile e fondato. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 8, lett. b) e c), del d.P.R. n. 131 del 1986, contestando la qualificazione della sentenza come di mera condanna. Il Collegio rileva che il motivo è calibrato su una violazione di legge e non sollecita nuovi accertamenti di fatto.

La Corte ribadisce il principio secondo cui la sentenza che accerta l’esatto ammontare dell’indennità di espropriazione e occupazione e dispone il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con applicazione dell’aliquota dell’1% ex art. 8, lett. c), della Tariffa. Richiama sul punto Sez. 5 n. 18430/2021, Sez. 5 n. 21697/2021 e Sez. 6-5 n. 38045/2022, che hanno superato il contrario orientamento di Sez. 5 n. 9137/2014.

Si chiarisce che oggetto del giudizio di opposizione alla stima è la congruità e conformità della stessa ai criteri di legge, restando estranee le domande volte a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata. L’ordine di deposito non è pronunciato nel prevalente interesse dell’espropriato, che deve attendere lo svincolo definitivo della somma. Il deposito costituisce, dunque, un adempimento accessorio nell’interesse di terzi e della parte pubblica debitrice, non del creditore espropriato.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito accogliendo il ricorso e confermando la correttezza dell’aliquota dell’1%. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, tenuto conto del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *