Reclamabile il decreto del tribunale fallimentare sul compenso del consulente (Cass. civ. Sez. I n. 803 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, su relazione del giudice delegato, liquida il compenso del consulente tecnico del fallimento revocato è espressamente reclamabile davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 18, comma 16, l.fall. Il reclamo non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che l’istante abbia anteriormente proposto istanza di liquidazione al giudice delegato e che il provvedimento reclamato sia stato emesso all’esito di quella istanza. La reclamabilità va verificata in relazione alla natura effettiva del decreto impugnato, e non al percorso procedimentale che lo ha preceduto.

Il Fatto

Un consulente tecnico aveva prestato la propria opera professionale nell’ambito di una procedura fallimentare, poi definita con revoca del fallimento. Con decreto del 3.4.2019, il tribunale liquidava il compenso maturato a norma dell’art. 18, ultimo comma, l.fall.

Avverso quel decreto il consulente proponeva reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 26 l.fall. La corte d’appello lo dichiarava inammissibile, sul rilievo che il provvedimento reclamato era stato emesso dal tribunale fallimentare in sede di reclamo, e che contro i decreti emessi dal tribunale in sede di reclamo non è ammesso ulteriore reclamo. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 26 l.fall., in combinato disposto con gli artt. 737 ss. c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 7, Cost. La corte d’appello, secondo la tesi accolta, aveva omesso di considerare che il decreto del tribunale non era stato affatto emesso in sede di reclamo, ma costituiva il provvedimento con cui il tribunale si era pronunciato sull’istanza di liquidazione ai sensi dell’art. 18, ultimo comma, l.fall.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Accedendo direttamente agli atti del giudizio di merito, in ragione della natura processuale del vizio denunciato, ha ricostruito la sequenza: revoca definitiva del fallimento, decreto di liquidazione del compenso del consulente, reclamo alla corte d’appello.

Il quadro normativo è chiaro. L’art. 18, commi 15 e 16, l.fall. stabilisce che, se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura e che le spese ed il compenso sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 26. A sua volta l’art. 26, comma 1, l.fall. prevede che contro i decreti del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello.

Il decreto impugnato, escludendo la reclamabilità del provvedimento emesso a norma dell’art. 18, comma 16, l.fall., si è dunque posto in contrasto con la norma ivi contenuta. Il ricorso è stato accolto, il decreto cassato e la causa rinviata alla corte d’appello di Messina, in differente composizione, per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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