Motivazione contraddittoria e apparente: accolto il ricorso anche dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 19496 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che risulta violato quando la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fonda su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130/2022 determina l’estinzione del processo per la parte che ne ha beneficiato, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Il Fatto
Ad alcuni contribuenti l’Amministrazione finanziaria notificava avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con i quali erano accertati maggiori redditi in relazione alla plusvalenza realizzata mediante la cessione a una società di due compendi immobiliari. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che le cessioni non fossero mai state completate e che, di conseguenza, le plusvalenze non fossero mai state realizzate.
La Commissione tributaria regionale, pronunciando sugli appelli dell’Ufficio, accoglieva parzialmente quelli relativi a due dei contribuenti, riducendo l’ammontare delle plusvalenze in relazione alla somma portata da alcuni assegni bancari protestati e, quindi, non incassati. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a un motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato estinto il processo nei confronti di due dei ricorrenti, che avevano depositato istanza di estinzione per essersi avvalsi della definizione agevolata prevista dall’art. 5 della l. n. 130/2022, con pagamento dell’importo in un’unica soluzione, restando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Con il primo motivo di ricorso, i restanti contribuenti deducevano la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, per avere la CTR dapprima affermato di condividere la motivazione dei giudici di primo grado e poi considerato isolatamente i contratti di compravendita. Nel ragionamento della Corte, il motivo risultava fondato con conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la denuncia di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili della sentenza impugnata non è più ammissibile quale vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restando il sindacato di legittimità circoscritto al solo «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato quando la motivazione risulti totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato come la motivazione della CTR fosse affetta da un tale livello di contraddittorietà da risultare sostanzialmente apparente: il giudice d’appello aveva rigettato il motivo di nullità della sentenza di primo grado, salvo poi aggiungere considerazioni coerenti con la ricostruzione dell’Ufficio e accogliendo l’appello solo in relazione agli assegni protestati, senza esplicitare le ragioni per cui, per la restante parte, non potesse configurarsi la plusvalenza.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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