Esenzione IMU alloggi sociali IACP: necessaria la destinazione ai sensi del d.m. 2008 (Cass. civ. Sez. 5 n. 15858 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la disciplina normativa differenzia il trattamento degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP, che beneficiano solo di una detrazione di importo predeterminato, da quello degli alloggi sociali, i quali sono esenti dall’imposta. Non è configurabile un’automatica assimilazione tra le due categorie, poiché le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica. L’esenzione per gli alloggi sociali, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, spetta solo per le unità immobiliari destinate alla locazione che presentino le caratteristiche tecnico-costruttive e di destinazione individuate dal d.m. Infrastrutture 22 aprile 2008, la cui sussistenza deve essere puntualmente dimostrata da chi invoca il beneficio. È viziata da error in iudicando la sentenza che esclude l’esenzione richiamando la disciplina dell’ICI (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992) senza valutare la natura di alloggio sociale degli immobili e le pertinenti normative regionali.
Il Fatto
Un istituto autonomo per le case popolari impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2014, emesso da una società concessionaria del comune. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, adita in appello, confermava la decisione, ritenendo la concessionaria legittimata all’emissione dell’atto impositivo e negando il diritto all’esenzione, sul presupposto che l’attività di locazione degli alloggi avesse natura economica. Avverso tale sentenza, l’istituto proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla legittimazione della società concessionaria, che aveva notificato l’avviso di accertamento. Sul punto, la censura è stata ritenuta inammissibile, in quanto la parte ricorrente, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, sollecitava una rivisitazione del merito, contestando la sussistenza del presupposto fattuale dell’urgenza che aveva giustificato l’esecuzione anticipata del contratto di appalto, come accertato dai giudici territoriali.
Quanto al merito dell’esenzione, la Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 2, comma 2, d.l. n. 102/2013 ha operato una differenziazione tra le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi assegnati dagli ex IACP, rimasti imponibili IMU. Per questi ultimi, l’art. 13, comma 10, d.l. n. 201/2011 prevede unicamente una detrazione dall’imposta, mentre gli alloggi sociali beneficiano dell’esenzione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del medesimo decreto.
La Corte ha quindi chiarito che non esiste una coincidenza tra le due categorie di immobili, in quanto il legislatore ha inteso disciplinarle autonomamente. L’esenzione, pertanto, non spetta a tutti gli alloggi posseduti dagli ex IACP, ma solo a quelli che presentino i requisiti oggettivi individuati dal d.m. 22 aprile 2008, come l’adeguatezza, la salubrità e la sicurezza dell’immobile. Tale qualificazione non può essere presunta, ma deve essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte del contribuente che invoca il regime di favore.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è risultata viziata nella parte in cui ha escluso il diritto all’esenzione facendo applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, norma propria dell’ICI, invece della disciplina IMU applicabile ratione temporis. I giudici di appello avevano omesso di esaminare la questione centrale concernente l’effettiva natura di alloggi sociali degli immobili, non valutando la sussistenza in concreto dei requisiti oggettivi richiesti dalla normativa e ignorando la disciplina regionale pertinente.
La Corte ha pertanto accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il quarto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame che verifichi, anche alla luce della normativa regionale, la destinazione ad alloggi sociali degli immobili e la consequenziale spettanza dell’esenzione.
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Nota della Redazione
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