Imposta di soggiorno e obbligo di conto del gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 120 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che gestisce una struttura ricettiva ed è investito della riscossione dell’imposta di soggiorno istituita dall’ente locale riveste la qualifica di agente contabile, con il conseguente obbligo di resa del conto giudiziale. Tale obbligo risponde all’esigenza imprescindibile che chi gestisce beni pubblici dimostri il loro legittimo impiego e la corretta destinazione. Il mancato deposito del conto da parte dell’agente tenuto determina la sua compilazione d’ufficio e impone la fissazione dell’udienza collegiale, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera a), c.g.c.. Il giudizio di conto risponde a un principio di necessarietà riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/1975. Il discarico consegue all’accertata regolarità della gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il titolare di una struttura ricettiva situata nel Comune di Cabras, chiamato a rispondere in qualità di agente contabile per la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa all’esercizio finanziario 2020.

Il conto giudiziale è stato compilato d’ufficio dall’ente locale, perché l’agente, nonostante i ripetuti solleciti, non ha adempiuto all’obbligo di presentazione. Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole al discarico. All’udienza non si sono costituiti né l’amministrazione né l’agente contabile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo degli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e seguenti del r.d. n. 827 del 1924, 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000. Da tali disposizioni ricava che tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, anche di fatto, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto.

Il Collegio sottolinea che l’obbligo di rendere il conto per ottenere il discarico costituisce un passaggio essenziale, in forza del principio di necessarietà del giudizio di conto, riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/1975.

Quanto alla qualificazione soggettiva, la Corte rileva che sussistono tutti i presupposti per considerare l’agente contabile tale, in quanto gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale, del cui introito e riversamento nella tesoreria è investito.

Nel merito, dall’esame del conto compilato d’ufficio con il modello 21 risulta una lieve eccedenza dei riversamenti a favore dell’erario. La gestione è pertanto ritenuta regolare, con approvazione del resoconto e conseguente discarico, non essendo stati mossi rilievi né dall’ente titolare delle somme né dal Pubblico Ministero contabile.

Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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