Confronto a coppie e verbalizzazione dei giudizi individuali nella gara rinnovata (TAR Lombardia n. 2154 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel metodo del confronto a coppie, in mancanza di una disposizione della lex specialis che imponga la separata e analitica verbalizzazione dei giudizi individuali, le valutazioni espresse dai singoli commissari sono assorbite nella decisione collegiale finale, che costituisce momento di sintesi della comparazione. La scadenza del termine di vincolatività dell’offerta di cui all’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 non ne determina la sopravvenuta inefficacia, ma consente al concorrente di ritirarla: in assenza di una manifestazione di volontà in tal senso, l’offerta può essere accettata. La stazione appaltante non è obbligata a differire la stipula del contratto per la sola pendenza del ricorso, non essendo stata disposta la sospensione dell’aggiudicazione.
Il Fatto
Il gestore uscente impugna l’esclusione dalla gara indetta da una stazione appaltante universitaria per l’affidamento della manutenzione degli impianti, disposta per il mancato superamento della soglia di 25 punti nei criteri a valutazione discrezionale, unitamente all’aggiudicazione in favore di altro operatore e ai verbali di gara. La procedura costituisce la parziale riedizione di una precedente gara, annullata dal TAR Lombardia n. 1990/2024 — confermata dal Consiglio di Stato n. 9783/2024 — con obbligo di ripetere la valutazione delle offerte tramite commissione in diversa composizione.
La ricorrente propone tre ricorsi per motivi aggiunti, impugnando la nota di estrazione dei commissari, il diniego di proroga del contratto in corso, la stipula del nuovo contratto e la nota di rilascio dei locali. Chiede il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. Quanto al primo motivo, esclude che il giudicato abbia imposto la sostituzione del R.U.P.: la sentenza aveva riguardato la sola commissione giudicatrice, precisando che non ne potessero far parte soggetti già attivi nella precedente procedura. Non ricorre alcun conflitto di interessi, perché il sorteggio dei commissari da rosa di esperti rafforza l’autonomia della nomina e la mancanza di imparzialità va provata in concreto da chi la eccepisce, secondo l’art. 16 d.lgs. n. 36/2023.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che le offerte sarebbero state esaminate oltre il termine di 180 giorni di vincolatività e dopo la scadenza delle garanzie provvisorie. Il Collegio distingue la vincolatività dall’efficacia dell’offerta: l’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 non correla la scadenza del termine all’invalidità, ma consente il ritiro in assenza di accettazione. Manca una dichiarazione di rinuncia dei concorrenti; l’interesse emerge da comportamenti concludenti. Nessun obbligo di differimento né di soccorso istruttorio grava sulla stazione appaltante.
Quanto al terzo motivo, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 16/2022 e la correzione apportata in appello alla sentenza di primo grado: il Consiglio di Stato n. 9783/2024 ha ritenuto insussistente l’obbligo di verbalizzazione individuale in mancanza di espressa previsione della lex specialis. Il verbale n. 3 documenta le valutazioni per ciascun commissario e il prospetto riepilogativo finale. Le preferenze risultano quasi sempre differenziate, indice di autonomia valutativa.
Il Collegio dichiara inammissibile, per difetto di lesività, l’impugnazione della nota di mero accertamento del rilascio dei locali, e inammissibile o tardiva la censura sulla clausola sociale, non essendo il gestore uscente titolare di un interesse proprio alla sua contestazione. Respinta la domanda risarcitoria e la richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.