Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 106 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere e non consente l’esame nel merito della pretesa. La declaratoria non preclude tuttavia la pronuncia sulle spese. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la parte che ha proposto il ricorso in base a una prospettazione iniziale fondata ha diritto alla rifusione delle spese, anche se il fatto sopravvenuto ha eliminato la necessità della decisione. Rileva, a tal fine, il ritardo dell’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti di propria competenza dopo la ricezione degli atti presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna n. 195/2019, parzialmente riformata dalla sentenza n. 229/2021 della Sezione Terza Giurisdizionale d’Appello. La pretesa riguardava la riliquidazione del trattamento pensionistico. Dopo la notifica di un atto di diffida ad adempiere, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine perentorio all’INPS e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi e al risarcimento dei danni da mancata esecuzione.

L’Istituto previdenziale si è costituito rappresentando di essere ordinatore secondario di spesa e di non aver potuto dare esecuzione al giudicato in assenza del provvedimento di riliquidazione dell’Amministrazione di appartenenza. La causa è stata più volte rinviata in attesa dei decreti dell’amministrazione datoriale e del pagamento.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. L’INPS ha comunicato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione in applicazione della sentenza n. 229/2021 e che il pagamento sarebbe avvenuto con la rata di febbraio 2024. La pretesa azionata risulta pertanto soddisfatta.

Su queste basi la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti. La declaratoria assorbe ogni ulteriore domanda, poiché l’esecuzione del giudicato ha realizzato l’interesse sostanziale del ricorrente.

La questione residua concerne le spese. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La Corte ritiene che tale principio vada applicato anche quando l’adempimento sia intervenuto in corso di causa.

Il giudice verifica in concreto la condotta dell’Istituto. È documentato in atti che l’INPS ha atteso quasi un ulteriore anno, dopo aver ricevuto il decreto n. 98, per provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il ritardo nell’adozione dei provvedimenti di competenza giustifica la condanna alle spese, nonostante la cessazione della materia del contendere.

Le spese di lite vengono liquidate in favore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario, nella misura indicata nel dispositivo. La condanna è posta a carico dell’INPS, mentre resta fermo il ruolo dell’amministrazione datoriale nella produzione dei decreti di riliquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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