Ricalcolo pensione militare con sistema misto e aliquota del 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 10 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare che al 31 dicembre 1995 non ha maturato diciotto anni di anzianità contributiva, destinatario del sistema di calcolo misto, e che è cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile, ha diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione mediante applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il coefficiente del 2,20 per cento, ricavato dal rapporto tra l’aliquota del quarantaquattresimo e il segmento ventennale, riflette un’anomalia, perché posto a denominatore un numero di anni diverso da quello cui è applicabile nel sistema misto. La decadenza triennale degli artt. 204 e 205, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 non opera quando la domanda non investe un errore di fatto o di calcolo, ma un errore di diritto. I ratei maturati anteriori al quinquennio restano soggetti a prescrizione.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1982 al 2005. Non potendo vantare al 31 dicembre 1995 un’anzianità pari o superiore a diciotto anni, è stato collocato nel sistema di calcolo misto. Il trattamento pensionistico ordinario gli è stato liquidato applicando, sulla quota retributiva, l’aliquota più sfavorevole prevista dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, anziché il coefficiente dell’art. 54 riservato al personale militare.

Con istanza del 20 marzo 2023 il ricorrente ha chiesto il ricalcolo all’INPS e al Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma, invocando le pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. L’Amministrazione ha opposto la decadenza triennale, sul presupposto che il decreto di pensione fosse stato comunicato nel 2010. Di qui il ricorso alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale. Richiamando la sentenza n. 15/2011/QM delle Sezioni Riunite, il giudice ricorda che la disciplina degli artt. 203 e seguenti d.P.R. n. 1092/1973, ispirata a un favor per il pensionato, delinea un insieme chiuso di ipotesi in cui il provvedimento definitivo di quiescenza può essere rivisto: fuori da esse non è ammessa alcuna forma di autotutela. In linea con tale orientamento, l’annullamento è precluso in presenza di un errore di diritto, mentre restano possibili le modifiche migliorative, senza ripetizione delle somme percepite.

Nel caso concreto la domanda non mira a correggere un errore materiale di calcolo, ma a far valere un diritto fondato su principi giurisprudenziali: la fattispecie esula quindi dalle ipotesi tassative dell’art. 204 e la decadenza non è configurabile. Il giudice cita sul punto le pronunce delle Sezioni giurisdizionali Toscana n. 516/2019, Puglia n. 605/2022 e Sicilia n. 282/2023.

Nel merito la questione è risolta sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2021/QM. Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo avviene in modo graduale, con lo spartiacque individuato nei diciotto anni di contribuzione posseduti al 31 dicembre 1995. Il coefficiente del 2,20 per cento è solo in astratto corretto, perché incorpora l’anomalia di un denominatore pari a venti anni, mentre il sistema misto si applica a chi ne aveva diciotto meno un giorno.

Da qui il correttivo: il rapporto va calcolato su 17,997 anni, con un coefficiente di 2,445 e quindi del 2,44 per cento annuo. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione della quota retributiva.

Sugli arretrati competono interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima per la parte eccedente gli interessi. È invece accolta l’eccezione del Comando Generale: sono dichiarati prescritti i ratei scaduti prima del quinquennio antecedente l’istanza del 20 marzo 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Difesa, mentre l’INPS, ordinatore secondario di spesa, è escluso da ogni addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *