Imposta di soggiorno e obbligo di rendiconto dell’agente contabile di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 124 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro in forza di formale investitura o di fatto, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale. L’esigenza di dare dimostrazione del legittimo impiego e della corretta destinazione dei beni pubblici impone la necessarietà del giudizio di conto. Il gestore di un’attività soggetta all’imposta di soggiorno, investito dell’introito e del riversamento nella tesoreria dell’ente, è agente contabile per la relativa riscossione. Il conto compilato d’ufficio dall’ente, quando chiude in pareggio e non riceve rilievi né dall’amministrazione titolare del tributo né dal pubblico ministero contabile, consente l’approvazione del resoconto e il discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la titolare di una struttura ricettiva, nella veste di agente contabile per la riscossione dell’imposta di soggiorno relativa all’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale è stato compilato d’ufficio dal Comune, poiché l’agente, nonostante i solleciti, non ha adempiuto all’obbligo di presentazione.
Il Giudice designato ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera a), cod. giust. cont. Il decreto e la relazione sono stati comunicati all’amministrazione e, per il suo tramite, all’erede dell’agente, oltre che al Pubblico Ministero. L’erede ha depositato memoria, rappresentando che i disguidi derivavano dal decesso della titolare della struttura e del fratello che svolgeva le funzioni di agente, e ha comunque sottolineato la regolarità dei versamenti. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole al discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva. Ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. del r.d. n. 827/1924, 44 del T.U. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267/2000, chi è incaricato delle riscossioni o dei pagamenti, o ha comunque maneggio di pubblico denaro, è agente contabile e deve rendere il conto.
La Corte qualifica l’obbligo come esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi gestisce beni pubblici deve dimostrarne il legittimo impiego e la corretta destinazione. Il conto giudiziale e il conseguente discarico giurisdizionale costituiscono passaggio essenziale, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto, richiamati dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.
Applicando tali criteri, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti della qualifica in capo alla titolare della struttura ricettiva, quale gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale, del cui introito e riversamento è investita.
Nel merito, dall’esame del conto compilato d’ufficio sul modello 21 risulta che lo stesso chiude in pareggio, sebbene non siano indicati gli estremi delle riscossioni mensili. Anche alla luce della memoria dell’erede, il Collegio reputa la gestione regolare, con approvazione del resoconto e discarico: non sono stati mossi rilievi né dall’ente titolare del tributo né dal Pubblico Ministero contabile.
Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. La Corte dichiara regolare la gestione per l’esercizio 2020 e dispone il discarico dell’agente contabile, con nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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