Imposta di soggiorno e obbligo di resa del conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 123 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi gestisce un’attività soggetta all’imposta di soggiorno ed è investito dell’introito e del riversamento del tributo nella tesoreria dell’ente locale riveste la qualifica di agente contabile, con il conseguente obbligo di resa del conto giudiziale. Tale obbligo risponde all’esigenza imprescindibile che chi ha la gestione di beni pubblici dia dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione, secondo le disposizioni cogenti in materia. Il giudizio di conto è pertanto necessario, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale. Quando il conto compilato d’ufficio dall’ente, per il mancato deposito dell’agente, chiude in pareggio e non emergono rilievi dell’ente titolare del tributo né del Pubblico Ministero contabile, la gestione è dichiarata regolare con discarico dell’agente.
Il Fatto
Il Comune di Cabras ha compilato d’ufficio il conto giudiziale dell’agente contabile, titolare di una struttura ricettiva nel proprio territorio, perché questi, nonostante i ripetuti solleciti, non ha presentato il conto relativo alla gestione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020. Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza, richiamando l’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont., secondo cui l’udienza è sempre fissata per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati.
La Procura Regionale ha depositato conclusioni scritte con parere favorevole al discarico. All’udienza non si sono costituiti né l’amministrazione né l’agente contabile; il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva. Ai sensi degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dei richiamati art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 610 e ss. del r.d. n. 827 del 1924, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, anche “di fatto”, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.
La Corte ribadisce che l’obbligo di rendere il conto, per ottenere il discarico dall’organo giurisdizionale deputato all’esito favorevole del giudizio, costituisce passaggio essenziale in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto, riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti della qualificazione in capo alla società ricorrente, quale gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale, del cui introito e riversamento nella relativa tesoreria è investita.
Nel merito, dalla disamina del conto compilato d’ufficio con il prescritto modello 21, la Corte rileva che lo stesso chiude in pareggio, sebbene non siano indicati gli estremi delle riscossioni mensili. Non essendo stati mossi rilievi né dall’ente titolare e destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile, la gestione è ritenuta regolare, con approvazione del resoconto e conseguente discarico dell’agente contabile.
Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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