Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile dopo ruolo responsabile d’imposta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 66 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’introduzione dell’art. 180, terzo comma, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e dell’art. 5 quinquies d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, il gestore di struttura ricettiva assume per legge la qualifica di responsabile d’imposta. Tale qualificazione vale anche per i fatti antecedenti al 19.05.2020 e riqualifica il rapporto giuridico sostanziale con l’ente locale in termini esclusivamente tributari. Ne consegue il venir meno del rapporto di servizio e della qualifica di agente contabile, non essendo configurabile il maneggio di denaro pubblico. Sull’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno sussiste quindi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio il legale rappresentante e la società gestrice di una struttura ricettiva romana, chiedendo la condanna al pagamento in favore di Roma Capitale di euro 60.052,67 a titolo di danno erariale. La pretesa riguardava il mancato riversamento del contributo di soggiorno incassato nel periodo compreso tra il terzo trimestre 2012 e il secondo trimestre 2018.

L’indagine era scaturita da segnalazioni del Dipartimento Risorse Economiche del Comune. L’invito a dedurre non era stato seguito da deduzioni. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario, la prescrizione e, nel merito, la non corrispondenza degli importi richiesti. Roma Capitale è intervenuta ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente del Comune, escludendo la configurabilità nel processo di responsabilità dell’intervento principale e di quello adesivo autonomo, incompatibili con la struttura del giudizio contabile e con la titolarità dell’azione in capo al pubblico ministero.

Nel merito della questione pregiudiziale, la Sezione ha dato continuità all’orientamento già espresso a partire dalla sentenza n. 596/22 e confermato dalle successive n. 31/2023, n. 178/23, n. 180/23, n. 333/23 e n. 426/23. La nuova disciplina ha riqualificato il rapporto tra albergatore ed erario anche per i casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, attribuendo al gestore la qualifica di responsabile d’imposta, cioè debitore della stessa.

L’obbligazione di riversamento si è così trasformata in una obbligazione tributaria. Il Collegio ha ritenuto non persuasive le pronunce che, pur dopo la novella, hanno continuato a fondare la giurisdizione contabile sulla funzione di riscossore svolta nell’interesse dell’ente locale: tale impostazione non tiene conto del mutamento del ruolo del gestore, divenuto debitore e non più riscossore per conto del Comune.

Il percorso argomentativo si articola in più passaggi. La qualifica legale di responsabile d’imposta inserisce il gestore nei rapporti tributari e non consente di configurare un rapporto di servizio creato in via pretoria. La giurisprudenza penale richiamata (Cass. pen. n. 30227/2020, n. 9213/2022, n. 12516/2022) ha escluso la rilevanza del reato di peculato per le condotte di omesso versamento, confermando il mutamento del rapporto. Gli obblighi dichiarativi e il sistema sanzionatorio tributario depongono nello stesso senso.

Il maneggio di denaro pubblico non è configurabile, perché il gestore non amministra danaro qualificabile ab origine come pubblico, ma risponde del pagamento di un’imposta altrui con danaro proprio, salvo rivalsa. Non emerge inoltre un principio generale che assimili i responsabili d’imposta agli agenti contabili. La Sezione ha escluso anche una giurisdizione alternativa, in contrasto con il principio di certezza del giudice.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, il Collegio ha ritenuto la norma di natura interpretativa e non innovativa. Ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, indicando il giudice tributario ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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