Rito abbreviato contabile e definizione alternativa della lite (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 67 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. costituisce una modalità alternativa di definizione della lite, non riconducibile né alla cessazione della materia del contendere né a un’ipotesi di estinzione del giudizio. Il Collegio, accertata l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta con valutazione allo stato degli atti, fissa con decreto la somma dovuta e un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Avvenuto il pagamento tempestivo e regolare, il giudice definisce il giudizio con sentenza non impugnabile, provvedendo sulle spese. La definizione non è un mero fatto satisfattivo: impone al giudice la pronuncia sulle spese secondo il comma 8 della norma citata, con possibile compensazione in ragione delle peculiarità del rito.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio tre convenuti contestando un danno erariale complessivo di euro 20.895,09, asseritamente derivante dal mancato incasso di canoni di locazione commerciale di un immobile comunale affidato in gestione a una società. Al primo convenuto erano ascritte tre voci di danno per euro 19.243,01; alla seconda euro 889,58.
Due dei convenuti presentavano, unitamente alle comparse di risposta, istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una somma pari al quaranta per cento della pretesa. Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole. La Sezione accoglieva le istanze con decreto, fissando le somme e il termine per il versamento. I difensori depositavano la documentazione contabile e l’attestazione comunale dell’avvenuto incasso; all’udienza camerale le parti concludevano per la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione dell’istituto: l’art. 130 c.g.c. ha introdotto il rito abbreviato con finalità deflattiva della giurisdizione di responsabilità e per garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il convenuto in primo grado, previo parere concorde del Pubblico Ministero, può formulare in comparsa di risposta un’istanza di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa azionata in citazione.
In questo giudizio il Collegio è chiamato ad accertare, con cognizione allo stato degli atti, le condizioni formali di ammissibilità e la congruità della somma proposta, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. Se l’istanza è accoglibile, il decreto in camera di consiglio fissa la somma e il termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della definizione. Richiamando i recenti approdi giurisprudenziali (Sez. III centr. app. n. 104/2018), la Corte esclude che l’esito del rito abbreviato integri una cessazione della materia del contendere o un’estinzione del giudizio: si tratta di una modalità alternativa di definizione della lite. Da ciò deriva l’onere del Collegio di provvedere sulle spese in applicazione dello specifico dettato del comma 8 dell’art. 130 c.g.c..
Nel caso concreto la Sezione prende atto del rituale deposito della documentazione attestante il versamento tempestivo e regolare nelle misure e con le modalità fissate nel decreto, con incasso da parte del Comune. Il giudizio è pertanto definito ai sensi dell’art. 130 c.g.c., essendo i versamenti integralmente satisfattivi delle ragioni erariali. Quanto alle spese, tenuto conto della prospettazione attorea e delle peculiarità del rito abbreviato, il Collegio ritiene sussistenti le ragioni per la compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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