Responsabilità erariale del segretario comunale tra discrezionalità e colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 68 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la scelta dell’amministrazione locale di assentire la riduzione temporanea del canone di locazione di un immobile comunale, motivata dalla contingenza pandemica e dalla riduzione del valore di mercato del bene, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile nel merito dal giudice contabile, ove non superi i confini dell’irragionevolezza e dell’arbitrarietà. Il segretario comunale che abbia assistito all’adozione del deliberato non risponde del relativo pregiudizio quando la delibera applichi i principi delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/2021 e rechi il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 TUEL. Il requisito soggettivo della colpa grave postula una macroscopica violazione di norme o un’assoluta inosservanza delle più elementari regole di prudenza, non ravvisabile in presenza di un quadro normativo e di indirizzo favorevole alla scelta contestata.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio tre soggetti — tra cui l’allora segretario comunale di un ente locale — chiedendo il risarcimento di poco più di ventimila euro per pretese mancate entrate da canoni di locazione di un immobile comunale adibito ad attività commerciale. Le contestazioni riguardavano tre voci: il mancato incasso di una mensilità agevolata del 2017, il versamento parziale della quota variabile del canone e la riduzione del canone assentita nel 2021 durante l’emergenza sanitaria.
Le posizioni di due convenuti erano definite con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. mediante pagamento di una frazione del quantum. Il giudizio proseguiva nei confronti del solo segretario, per l’importo residuo di euro 1.143,75, che si costituiva eccependo l’insussistenza del danno e della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta integralmente la domanda. Sulla prima posta, relativa alla mensilità di giugno 2017, il Collegio ritiene superfluo lo scrutinio incidentale dell’elemento psicologico dei coobligati, potendo definire l’azione in applicazione del principio della ragione più liquida: difetta l’elemento oggettivo del danno. La ricostruzione contabile della difesa dimostra che l’intero canone del primo anno, pari a euro 30.500, fu corrisposto attraverso reversali, compensazione e un versamento successivo del 2022, comprensivo degli interessi legali.
La difesa attorea muoveva dalla nota con cui il segretario aveva riferito alla Guardia di finanza il mancato versamento dell’integrazione di giugno 2017. La Corte replica che, proprio a seguito di quella nota, fu eseguito il versamento a chiusura dei rapporti debitori del primo anno: tutte le mensilità risultano pertanto adempiute.
Sulla seconda posta, la Corte esclude sia la condotta antigiuridica sia la colpa grave. La delibera di riduzione richiamava per relationem le tre condizioni fissate dalla pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/2021: riduzione del valore di mercato del bene, difficoltà di modelli gestionali alternativi, mantenimento degli equilibri di bilancio. La ponderazione di tali elementi rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e non è sindacabile nel merito, non emergendo profili di irragionevolezza.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte valorizza due circostanze: l’applicazione dei principi di diritto statuiti dalle Sezioni riunite e il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ex art. 49 TUEL, che investe anche la legittimità dell’operazione. La soppressione del parere di legittimità del segretario ad opera dell’art. 17, cc. 85 e 86, l. n. 127/1997 non elimina i compiti di garanzia della legalità, ma nella specie non si ravvisa alcuna macroscopica violazione di norme né assoluta inosservanza delle regole di prudenza.
Ne segue il rigetto della domanda e la liquidazione del rimborso delle spese legali a carico del Comune, nella misura di euro 1.200,00 oltre oneri, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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