Inammissibile il ricorso che censura l’accertamento di fatto sul premio assicurativo (Cass. civ. Sez. I n. 30029 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale, censura la ricognizione dei fatti compiuta dal giudice di merito è inammissibile, perché investe un accertamento riservato al prudente apprezzamento di quel giudice. L’accertamento in fatto, al pari del giudizio sui requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e sull’idoneità degli elementi presuntivi a dimostrare, secondo l’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti, è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per l’omessa percezione di un fatto storico decisivo e controverso ovvero per l’aver supposto un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa. Una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, in fatto, che il pagamento impugnato non costituiva l’adempimento del premio assicurativo, non si presta a censura per violazione di legge la conseguente declaratoria di inefficacia del pagamento stesso a norma dell’art. 44 l.fall.

Il Fatto

Il tribunale aveva accolto la domanda della società in amministrazione straordinaria nei confronti di una società convenuta, dichiarando l’inefficacia del pagamento che la solvens aveva eseguito in suo favore nello stesso giorno del deposito della sentenza dichiarativa dell’insolvenza, a norma degli artt. 44 l.fall. e 19, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999.

La convenuta ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, di aver ricevuto la somma quale agente e rappresentante della compagnia assicuratrice, per il pagamento dei premi r.c.a. di numerosi autoveicoli della debitrice, con conseguente applicabilità analogica dell’art. 70 l.fall. La corte distrettuale ha rigettato il gravame, escludendo la prova del rapporto di agenzia, del trasferimento della somma all’assicuratrice e della destinazione del pagamento al premio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione per otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte, trattando congiuntamente i motivi, li ha dichiarati inammissibili. La ricorrente, pur denunciando violazioni di norme sostanziali e processuali, ha in sostanza censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti operata dai giudici di merito, i quali avevano escluso che il pagamento ricevuto avesse ad oggetto il premio assicurativo dovuto in conseguenza della polizza stipulata tra la solvens e la compagnia.

Si tratta di un accertamento in fatto riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, al pari del giudizio sulla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e sull’idoneità degli elementi presuntivi a dimostrare i fatti ignoti secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. La Corte richiama Cass. n. 1234 del 2019, Cass. n. 1216 del 2006 e Cass. n. 12002 del 2017.

In sede di legittimità un simile accertamento è censurabile solo per il vizio dell’art. 360 n. 5 c.p.c., articolato in due ipotesi: l’omessa percezione di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che siano controversi e decisivi; ovvero l’aver supposto fatti la cui verità sia incontrastabilmente esclusa. La Corte richiama sul punto Cass. SU n. 8053 del 2014 e Cass. SU n. 5792 del 2024.

Ne deriva che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

La sentenza impugnata, dopo aver valutato le prove e implicitamente escluso quelle contrarie invocate dall’appellante, ha ritenuto con motivazione non apparente, perplessa o contraddittoria che il pagamento non era stato effettuato per pagare il premio. La ricorrente non ha utilmente censurato tale apprezzamento con la precisa esposizione, imposta dall’art. 366 n. 6 c.p.c., dei fatti storici controversi la cui esistenza o inesistenza risultasse con certezza. Accertato in fatto che non era emersa la prova della destinazione del pagamento al premio, la conseguente declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.fall. non si presta a censure per violazione di legge. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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