Nullità del giudizio per omessa integrazione del litisconsorte pretermesso (Cass. civ. Sez. V n. 20880 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamenti nei confronti degli studi professionali associati, il rapporto tributario si articola in una fattispecie plurisoggettiva con litisconsorzio necessario tra lo studio associato e i singoli associati, sicché il giudizio instaurato da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Ne deriva la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio al giudice di prime cure perché disponga l’integrazione del contraddittorio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA relativi all’anno d’imposta 2005, notificati a uno studio associato esercente attività di ragionieri e dottori commercialisti e a due dei suoi associati. L’Amministrazione finanziaria contestava compensi non dichiarati per un importo rilevante e, di riflesso, maggiori redditi di partecipazione in capo agli associati.
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello dei contribuenti, ritenendo che le somme depositate sui conti dello studio, in assenza di plausibili spiegazioni, non potessero essere qualificate come compensi non dichiarati, ma costituissero la provvista per il pagamento delle imposte dovute dalla clientela. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; i contribuenti restavano intimati.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, la Corte affronta un profilo pregiudiziale, rilevabile d’ufficio e assorbente: l’integrità del contraddittorio. La stessa Agenzia ricorrente aveva precisato che il giudizio riguardava gli avvisi emessi nei confronti dello studio associato e di due associati, mentre l’avviso emesso per trasparenza nei confronti della terza associata era stato impugnato dalla stessa con separato ricorso davanti a un diverso giudice di primo grado.
Da qui la violazione del litisconsorzio necessario tra l’associazione e i singoli associati dello studio professionale, secondo il principio già affermato da Cass. n. 29128 del 13/11/2018. La terza associata era parte nel presente giudizio soltanto in qualità di rappresentante dello studio, non in proprio.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Cass. n. 16730 del 25/06/2018; Cass. n. 4580 del 28/02/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018).
Poiché i giudizi di merito si sono svolti senza la partecipazione in proprio della litisconsorte pretermessa, il rapporto processuale si è sviluppato sin dall’inizio in violazione della norma sul contraddittorio. Ne consegue la nullità assoluta dell’intero giudizio. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli, in diversa composizione, perché disponga l’integrazione del contraddittorio e proceda a nuovo esame dell’impugnazione originaria, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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