Imposta unica scommesse: bookmaker estero senza concessione è coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. V n. 12952 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, l’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, individua quale soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, con o senza concessione, per conto proprio o di terzi. Il bookmaker estero privo di concessione e il centro di trasmissione dati che opera per suo conto realizzano entrambi il presupposto impositivo, sia pure su piani diversi, con la conseguenza che la loro obbligazione solidale ha natura paritetica e non dipendente. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interpretativa per le annualità anteriori al 2011, limitata alla posizione del ricevitore per impossibilità di traslare l’imposta, non fa venir meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione. Per le annualità dal 2011 la solidarietà del ricevitore è legittima, potendo lo stesso rimodulare le commissioni e trasferire il carico tributario sul bookmaker.

Il Fatto

Una società bookmaker con sede a Malta, priva di concessione, operava in Italia tramite una ditta individuale esercente attività di centro trasmissione dati, che raccoglieva scommesse sportive a quota fissa e pagava le vincite. All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva, per l’anno d’imposta 2011, un avviso di accertamento per giochi e lotterie, recuperando l’imposta unica nei confronti della società estera quale coobbligato solidale del centro trasmissione dati.

L’impugnazione della società veniva rigettata in primo grado e, in appello, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un motivo preliminare non numerato e a cinque motivi, ai quali l’Agenzia replicava con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’istanza di sospensione del processo in attesa della decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18. Quanto al motivo preliminare, la Corte esclude che la mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese ne comporti l’illegittimità: nessuna norma lo impone e la questione si sposta sul piano probatorio, non avendo la società dimostrato di non aver potuto conoscere il contenuto dell’atto, che anzi aveva contestato nel merito.

Nel merito, la Corte ricostruisce il presupposto dell’imposizione, correlato non alla giocata in sé ma alla prestazione del servizio di gioco. Richiamando la sentenza della Corte cost. n. 27/2018, il Collegio osserva che l’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 ha equiparato, ai fini tributari, il gestore per conto terzi al gestore per conto proprio: entrambi partecipano all’organizzazione ed esercizio delle scommesse e svolgono attività gestoria.

La Corte chiarisce che la solidarietà tra ricevitore e bookmaker ha natura paritetica e non dipendente, come confermato dalla giurisprudenza civile e penale richiamata. Ne deriva che la pronuncia di incostituzionalità, che ha inciso solo sulla responsabilità del ricevitore per le annualità anteriori al 2011, non ha fatto venir meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione, che risponde in base agli artt. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220/2010.

Infondati sono poi i motivi sul presupposto soggettivo e territoriale: il fatto imponibile consiste nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia e documentate dalla ricevuta consegnata allo scommettitore. Parimenti infondato è il motivo unionale: le imposte sui giochi non sono armonizzate, la normativa italiana non discrimina i bookmaker esteri e la Corte di giustizia ne ha escluso ogni frizione con la libera prestazione di servizi e col divieto di doppia imposizione. Il motivo sull’art. 401 della direttiva 2006/112/CE è respinto, avendo la Corte di giustizia chiarito che l’imposta unica non è un tributo sul volume d’affari. Infondato, infine, il motivo sull’esimente delle obiettive condizioni di incertezza, trattandosi di annualità successiva alla legge interpretativa del 2010. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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