Compensazione delle spese per reciproca soccombenza in caso di accoglimento parziale (Cass. civ. Sez. III n. 5204 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi integra il presupposto della reciproca soccombenza. In tale ipotesi il giudice è titolare del potere discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese processuali ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di specifica motivazione. L’esercizio di tale potere resta insindacabile in sede di legittimità, nell’uno e nell’altro senso. Non è ravvisabile la reciproca soccombenza quando la domanda accolta sia stata proposta in via di principalità e quella respinta in via subordinata senza esito.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio presso un istituto geografico militare, adiva il Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ. nei confronti del Ministero della Difesa. Chiedeva in via principale che il canone di occupazione dell’alloggio di servizio fosse accertato in una somma annua determinata e, in via subordinata, la sua rideterminazione giudiziale con condanna dell’Amministrazione alla restituzione dell’eccedenza versata dal marzo 2015.
Il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese, poiché il canone determinato dal c.t.u. era sostanzialmente coincidente con quello applicato dal Ministero. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma, accoglieva la domanda subordinata e condannava l’Amministrazione alla restituzione dei maggiori importi, ma compensava integralmente le spese di entrambi i gradi e poneva quelle di c.t.u. a carico di ciascuna parte per metà. Il ricorrente impugna tale regolamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia con il solo motivo la violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello compensato integralmente le spese in mancanza del presupposto della reciproca soccombenza. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui tale presupposto difetterebbe in caso di accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo. Sostiene inoltre che la riduzione non sarebbe minima e che sarebbe stata omessa la mancata partecipazione dell’Amministrazione alla mediazione demandata.
La Corte rileva la manifesta infondatezza del motivo. Il ricorrente stesso riconosce che la domanda era articolata in più capi, l’uno all’altro subordinato. In via di principalità era richiesto l’accertamento del canone in una somma annua ridotta; solo in subordine la rideterminazione in via di giustizia con la restituzione dell’eccedenza. La Corte d’appello ha accolto la sola domanda subordinata.
Non è quindi dubbio che ricorra l’ipotesi del parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, che il richiamato arresto delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022 individua come una delle due che danno luogo a reciproca soccombenza; l’altra essendo la pluralità di domande contrapposte formulate tra le stesse parti.
La ricorrenza di tale presupposto attribuiva al giudice a quo il potere discrezionale di compensare o meno, in tutto o in parte, le spese, senza necessità di altra specifica motivazione. Il relativo esercizio resta insindacabile in cassazione, sia nell’uno sia nell’altro senso, come affermato dalle Sezioni Unite n. 14989 del 2005.
Il ricorso è dunque rigettato. Non avendo l’intimata svolto difese nel grado di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Difettano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., essendo il rigetto fondato su motivazioni non conformi alla proposta di definizione anticipata. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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