Sanzioni per bookmaker estero senza concessione: incertezza normativa ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 5765 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, sussiste una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero che operi in Italia mediante propri intermediari senza concessione. Ne consegue l’esclusione delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei bookmaker esteri per le annualità anteriori al 2011, restando ferma l’obbligazione tributaria secondo la ripartizione dei ruoli fissata dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018. L’imposta unica non ha natura sanzionatoria, non essendo ravvisabile alcuna finalità afflittiva ulteriore rispetto agli ordinari meccanismi impositivi.

Il Fatto

Il titolare di una ricevitoria e due società estere, già operanti in Italia nella raccolta di scommesse per il tramite di centri di trasmissione dati, impugnavano distinti avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sul gioco per gli anni dal 2007 al 2011. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; la Commissione tributaria regionale, previa riunione, confermava la legittimità della pretesa, dichiarando la cessazione della materia del contendere solo per le annualità anteriori al 2011 riferite al gestore della ricevitoria, a seguito di provvedimento di sgravio.

I contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, deducendo profili di legittimità costituzionale e unionale, vizi di motivazione degli atti impositivi, carenza del contraddittorio endoprocedimentale e illegittima determinazione induttiva della base imponibile. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina unitariamente il primo, il terzo, l’ottavo e il nono motivo, incentrati sul presupposto soggettivo e territoriale del tributo e sulla compatibilità con la disciplina unionale. Richiamando la Corte costituzionale n. 27 del 2018 e la giurisprudenza di legittimità consolidata, la Corte ribadisce che il presupposto impositivo si riferisce alla raccolta delle scommesse in Italia, risultando irrilevante il luogo di conclusione del contratto. Il fatto imponibile consiste nella prestazione di servizi di organizzazione e raccolta, svolta nel territorio nazionale.

Quanto alla posizione dei soggetti coinvolti, il giudice delle leggi ha equiparato, ai fini tributari, il gestore per conto terzi al gestore per conto proprio, entrambi partecipi dell’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse. Per le annualità antecedenti al 2011 risponde solo il bookmaker, mentre dal 2011 la solidarietà coinvolge anche il ricevitore, potendo questi traslare il carico fiscale mediante la regolazione negoziale delle commissioni.

Sul piano unionale, la Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, nonché la sentenza C-375/17 sul sistema concessorio quale meccanismo di controllo. Ne deriva l’assenza dei presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, già sollecitato in via subordinata e già risolto dalla giurisprudenza unionale.

Il secondo motivo è infondato: la Commissione tributaria regionale non ha mutato il destinatario della pretesa né alterato i presupposti di fatto, il bookmaker estero essendo già indicato nell’avviso quale coobbligato solidale. Il quarto e il settimo motivo sono inammissibili per mancata riproduzione del contenuto degli atti impositivi e comunque infondati: il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi non armonizzati, sussiste solo ove specificamente previsto. Il quinto motivo è infondato, avendo la CTR correttamente applicato l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 in tema di determinazione induttiva della base imponibile.

Il sesto motivo è accolto. La Corte rileva che, secondo l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, l’obiettiva incertezza normativa ricorre quando non è possibile individuare con sicurezza la norma applicabile. La Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha riconosciuto che la previsione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 ammetteva una duplice opzione interpretativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante senza concessione, esplicitata solo dalla disciplina interpretativa del 2010. Per le annualità anteriori al 2011 sussiste dunque l’esimente, anche per le società estere. Il decimo motivo è infondato, difettando la rilevanza concreta delle questioni di costituzionalità prospettate.

La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto quanto alle sanzioni relative agli anni anteriori al 2011. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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