Imposta unica scommesse: responsabilità solidale del bookmaker estero senza concessione (Cass. civ. Sez. V n. 5693 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero che gestisce scommesse raccolte sul territorio italiano è soggetto passivo dell’imposta unica anche se privo di concessione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale che, per le annualità anteriori al 2011, ha escluso l’assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non travolge l’obbligazione del bookmaker, poiché l’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, è rimasto indenne dal vaglio di costituzionalità. La solidarietà tra ricevitore e bookmaker è paritetica, non dipendente: i due soggetti concorrono, su piani diversi, alla realizzazione del presupposto impositivo. Non sussiste alcuna discriminazione ai sensi dell’art. 56 TFUE, perché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, a prescindere dalla sede.
Il Fatto
La società ricorrente, bookmaker con sede a Malta, ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva richiesto, per il 2010, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre sanzioni e interessi, nell’importo di euro 26.720,04. La pretesa era stata avanzata nei confronti della società quale coobbligata in solido del centro di trasmissione dati, ditta individuale operante in Italia, priva di titolo concessorio.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma, aveva dato ragione all’Amministrazione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, uno pregiudiziale e quattro di merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha respinto due istanze. Quanto alla trattazione in pubblica udienza, il collegio ha ritenuto di poterne fare a meno trattandosi di principi già consolidati, in linea con le Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020. Quanto al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, la Corte ha escluso che la questione sia nuova.
I giudici di legittimità hanno ricostruito il quadro normativo e il dialogo tra le Corti. Le imposte sui giochi non sono armonizzate; la materia rileva solo per la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 TFUE. La Corte di Giustizia, con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha escluso ogni discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri, perché il tributo colpisce tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia. La Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha a sua volta dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, quando la traslazione del carico era ormai impossibile.
Il passaggio centrale riguarda gli effetti di quella pronuncia. La Corte ha chiarito che l’incostituzionalità ha inciso solo sulla responsabilità della ricevitoria, senza far venir meno quella del bookmaker privo di concessione. La tesi della ricorrente, secondo cui la solidarietà sarebbe dipendente e cadrebbe con il venir meno dell’obbligazione principale, è stata respinta: entrambi i soggetti svolgono attività gestoria delle scommesse. Dal 2011, invece, la responsabilità della ricevitoria resta ferma perché le parti possono rimodulare le commissioni traslando il carico tributario.
La Corte ha poi affrontato il presupposto territoriale: rileva non la conclusione del contratto, ma lo svolgimento in Italia dell’organizzazione del gioco e della raccolta, con registrazione e consegna della ricevuta. Infondata anche la censura sul legittimo affidamento, poiché il bookmaker estero era soggetto passivo già prima della norma interpretativa. Quanto all’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, il tributo non è un’imposta sul volume d’affari e può coesistere con l’IVA, come chiarito dalla CGUE, 24 ottobre 2013, causa C-440/12.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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