L’imposta unica sulle scommesse e il regime dei non regolarizzati (Cass. civ. Sez. 5 n. 10742 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il metodo di determinazione dell’imponibile introdotto dall’art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015 si applica esclusivamente a coloro che esercitano un’attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, ossia agli operatori collegati al totalizzatore nazionale o che hanno aderito alla procedura di regolarizzazione. Per i soggetti che non hanno regolarizzato la propria posizione, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell’attività svolta, sicché trova applicazione il metodo di calcolo forfetario di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014. Il contribuente può tuttavia sempre fornire la prova dell’effettivo ammontare delle giocate, delle vincite pagate e dei costi sostenuti, e solo in tal caso risulta applicabile il regime ordinario di tassazione in luogo della determinazione forfetaria della base imponibile.

Il Fatto

La società, quale coobbligata in solido con il centro di trasmissione dati, impugnava gli avvisi di accertamento emessi per il mancato versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le annualità 2015 e 2016. Anche la socia del centro di trasmissione dati proponeva distinti ricorsi avverso gli stessi atti impositivi. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi della società, accogliendo invece quello proposto dal centro di trasmissione dati per uno dei periodi d’imposta.

Riuniti i giudizi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’Amministrazione, riconoscendo la legittimità delle pretese impositive: il tributo si applica, anche in assenza di concessione, in via solidale sia al centro di trasmissione dati sia al bookmaker estero, che non aveva aderito alla procedura di regolarizzazione. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha anzitutto disatteso le istanze preliminari di trattazione in pubblica udienza e di riunione con altri procedimenti, richiamando il principio per cui il collegio può escludere la pubblica udienza quando i principi di diritto da applicare siano consolidati.

Quanto al primo e al quarto motivo, riguardanti la soggettività passiva del bookmaker estero e la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Il quadro normativo è stato già compiutamente vagliato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia con la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale e di discriminazione tra operatori nazionali ed esteri. La soggettività passiva dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010, è riferita a chiunque gestisca scommesse, con o senza concessione, con la conseguenza che la solidarietà passiva tra bookmaker e ricevitoria opera anche per l’operatore stabilito in altro Stato membro. Non sussistono quindi i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Il secondo motivo, concernente la mancata applicazione per l’annualità 2016 del regime di cui all’art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015, è stato parimenti rigettato. La Corte ha chiarito che tale disposizione, che ridefinisce la base imponibile come differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, si applica solo agli operatori collegati al totalizzatore nazionale e a quelli che hanno aderito alla sanatoria. L’art. 1, comma 926, della medesima legge, spostando al 1° gennaio 2016 il termine di operatività del criterio forfetario di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014, ha confermato la vigenza di tale metodo per i soggetti non regolarizzati. Il tributo, infatti, grava anche sul centro di trasmissione dati, essendo la disciplina della soggettività passiva rimasta invariata.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché le stesse ricorrenti avevano dedotto che la norma richiamata non era stata applicata dall’Amministrazione per alcuna delle annualità. Il quinto motivo, relativo all’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, è stato infine ritenuto infondato: la l. n. 220/2010 ha sciolto ogni incertezza interpretativa, sicché il beneficio non opera per i periodi d’imposta successivi alla sua entrata in vigore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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