Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo rilascio del permesso (TAR Sicilia n. 1964 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e postula un’utilità concreta e attuale, conseguibile mediante l’annullamento del provvedimento impugnato. Il sopravvenuto rilascio, in pendenza di giudizio, di un titolo di soggiorno ad altro titolo, che colloca su nuove basi il rapporto tra il ricorrente e l’Amministrazione, determina il difetto sopravvenuto di interesse e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La demolizione dell’atto impugnato, non incidendo più sulla sfera giuridica del deducente, non arreca alcun vantaggio: l’aspirazione alla mera legittimità dell’azione amministrativa non è sufficiente a fondare la legittimazione ad agire.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato innanzi alla Questura di Catania istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di residenza elettiva ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 394/1999. L’Amministrazione ha dapprima comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ravvisando il difetto dei requisiti di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 394/1999: l’istante non era titolare né dell’apposito visto d’ingresso né di pensione percepita in Italia.

Presentate le osservazioni procedimentali, la Questura ha respinto l’istanza con decreto del 9 aprile 2024, valorizzando una nota INPS del 2 aprile 2024, secondo cui la prestazione assistenziale non era stata ancora liquidata per carenza della documentazione amministrativa. Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e il difetto d’istruttoria. Nelle more del giudizio ha conseguito un permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato rituale avviso, all’udienza pubblica, della questione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al rilascio nelle more del nuovo titolo di soggiorno. Ha quindi esaminato la vicenda processuale alla luce dei principi generali in tema di condizioni dell’azione.

Il Tribunale ha richiamato la funzione di filtro deflattivo svolta dalla legittimazione e dall’interesse ad agire, quali corollari del principio della domanda e del principio dispositivo, letti alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. Ha richiamato il proprio orientamento e quello del giudice d’appello, secondo cui l’interesse a ricorrere corrisponde a una precisa utilità o posizione di vantaggio riferita a uno specifico bene della vita, connotata da personalità e attualità della lesione.

Ha richiamato il principio per cui non è consentito adire il giudice amministrativo al solo fine di conseguire la legalità dell’azione amministrativa, ove da ciò non derivi uno specifico beneficio per chi agisce: l’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione è comune a tutti i consociati e non integra la condizione dell’azione. Ha citato in tal senso Cons. Stato, sez. III, n. 6014 del 2019 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1825 del 2020.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha rilevato che il rilascio del titolo di soggiorno ad altro titolo priva il ricorrente di interesse all’annullamento del decreto impugnato, dal quale non ricaverebbe alcuna utilità. Il rapporto con l’Amministrazione trova ora nuova sede regolatoria nel provvedimento sopravvenuto, peraltro di pari efficacia temporale. La demolizione dell’atto non spiegherebbe alcuna incidenza sulla sfera giuridica del deducente.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’esito in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite; è stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso rimessa a separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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