Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la Carta del docente (TAR Veneto n. 1597 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione a un obbligo di dare, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, come riconosciuto dal giudice ordinario, e l’obbligo di costituzione della carta con accredito della somma segue le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023-2024. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta con accredito della somma prevista, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Nonostante la notifica in forma esecutiva della sentenza, il Ministero non provvedeva all’adempimento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ritiene il ricorso ammissibile, verificando la sussistenza dei presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato da apposita certificazione, e l’avvenuta notifica in forma esecutiva della sentenza con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Quanto alla giurisdizione, il Collegio precisa che l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammessa proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Nel merito, il ricorso è fondato: l’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito elementi per dimostrare l’adempimento del giudicato. Il Collegio ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, costituendo la carta elettronica con le modalità e funzionalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito della somma dovuta, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste della ricorrente, il TAR nomina sin d’ora un commissario ad acta ratione muneris nel Direttore generale della DGOSV del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di subdelega ad altro dirigente, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Collegio liquida infine le spese di lite con distrazione in favore dei difensori, precisando che non è dovuta la restituzione del contributo unificato non versato per esenzione reddituale.
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Nota della Redazione
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