Consegnatario per debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 50 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che, nell’ambito di una singola articolazione funzionale dell’amministrazione, riceve i beni per l’uso dell’ufficio e ne assume la mera sorveglianza è titolare di un debito di vigilanza e va qualificato come agente amministrativo, non come agente contabile. Solo il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione di beni destinati al funzionamento delle articolazioni dell’amministrazione, è gravato da un debito di custodia e soggetto alla resa del conto giudiziale. La mera elencazione di beni iscritti in inventario, privi dei requisiti minimi di individuazione dei beni in custodia, non integra un conto giudiziale: il giudizio di conto è pertanto improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Il Fatto

La vicenda origina dal conto giudiziale reso dall’agente consegnatario dei beni del Comune di Navelli per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non riguarderebbe beni mobili o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia.

Secondo la relazione, il conto contiene una generale elencazione di beni iscritti in inventario — macchine, attrezzature e impianti, sistemi informatici, automezzi, mobili e macchine d’ufficio — senza che siano individuabili quelli riferibili a una gestione con debito di custodia. La natura dei beni lascerebbe emergere un mero obbligo di vigilanza, trattandosi di beni di uso abituale non custoditi in magazzini. Il Pubblico Ministero, all’udienza, ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza, ricostruita sul regio decreto n. 827/1924. L’art. 178 qualifica agenti contabili, tra gli altri, i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; l’art. 22 prevede che tutti gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario. L’art. 32 dello stesso Regolamento esclude però la resa del conto giudiziale per coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio.

La Corte richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. Su queste basi, il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative; il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio precisa il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo la decisione limitata a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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