Esecuzione del giudicato sulla Carta docente: nominato Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 118 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituita integra riconoscimento dei presupposti del rimedio. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo e, se spirato, legittima l’ordine di eseguire il giudicato. Il giudice amministrativo può nominare Commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione debitrice e, in tal caso, non liquida alcun compenso per l’attività commissariale.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta docente e condannato il Ministero a rendere disponibile l’importo per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024.
La pronuncia, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato come attestato dalla cancelleria, non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare gli adempimenti dovuti e di nominare un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il titolo e il suo passaggio in giudicato, mentre l’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato l’omesso adempimento. Da ciò emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza.
Il giudice verifica inoltre che è scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale del Ministero.
Accogliendo la domanda, il TAR ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il TAR esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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