Cessazione della materia del contendere per esecuzione sopravvenuta in ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 80 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, ancorché intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse del creditore all’esecuzione, riconosciuto dallo stesso ricorrente, preclude ogni ulteriore pronuncia di condanna. La compensazione delle spese è giustificata dalla necessità di coordinare gli adempimenti di più amministrazioni e dalla conseguente dilatazione dei tempi procedimentali, che rende non imputabile all’ente previdenziale il ritardo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto da questa Sezione, con la sentenza n. 124/2024, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza con computo del periodo prestato alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate, con condanna dell’amministrazione al pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione.

Decorso inutilmente l’invito ad adempiere notificato all’ente previdenziale, l’interessato promuoveva il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato, chiedendo in via subordinata la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’oggetto del giudizio, individuandolo nell’esecuzione della sentenza n. 124/2024. Il thema decidendum è dunque limitato all’attuazione del giudicato, non investendo il merito del rapporto previdenziale già definito.

Nelle more del processo l’ente previdenziale ha dato esecuzione alla pronuncia, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nella memoria depositata. La riliquidazione è stata effettuata in senso conforme alla statuizione da ottemperare, con ciò esaurendo la pretesa azionata.

Il giudice monocratico afferma il principio per cui la controversia va definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l’esecuzione interviene dopo la proposizione del ricorso. La formula prescelta valorizza il momento temporale dell’adempimento: la soddisfazione sopravvenuta non retroagisce a prima dell’instaurazione del giudizio, ma ugualmente elimina l’interesse alla decisione.

L’ente aveva rappresentato di aver dovuto attendere la preliminare rettifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei periodi contributivi interessati. È su questo dato che la Corte fonda la regolazione delle spese.

La necessità di coordinare gli adempimenti di più amministrazioni e la conseguente dilatazione dei tempi procedimentali giustificano, secondo il giudice, la compensazione delle spese tra le parti. Il ritardo nell’esecuzione non è dunque ascritto a colpa dell’ente previdenziale, ma a una sequenza procedimentale complessa che vede coinvolti soggetti distinti.

La pronuncia dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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