Conflittualità familiare e revoca della licenza di porto di fucile (TAR Emilia-Romagna n. 117 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, la licenza costituisce una deroga al divieto generale di detenzione sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. La revoca della licenza è legittimamente ancorata a un giudizio prognostico di inaffidabilità basato sul criterio del più probabile che non, ove la situazione di grave conflittualità familiare, non isolata ed episodica, sia idonea a fondare la probabilità di abuso delle armi. Sono irrilevanti i fatti sopravvenuti rispetto all’adozione del provvedimento, potendo essi incidere solo ex nunc in sede di riesame.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto del Questore del 14 settembre 2023, con cui gli è stata revocata la licenza di porto di fucile ad uso caccia, e il decreto del Prefetto del 20 ottobre 2023, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. I due provvedimenti muovono dalla segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri, che ha riferito di un intervento presso l’abitazione del ricorrente per una lite con il figlio convivente, rincasato in stato di alterazione alcoolica, nel corso della quale il ricorrente ha colpito il figlio con un badile per difendersi.

Nel corso del giudizio la Prefettura ha annullato in autotutela il decreto di divieto di detenzione di armi, per un vizio istruttorio di carattere formale, riaprendo il procedimento e disponendo l’audizione dell’interessato senza adottare ulteriori provvedimenti inibitori. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver trasferito la residenza in altra abitazione, diversa da quella del figlio, e l’assenza di procedimenti penali a proprio carico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quanto all’impugnazione del decreto prefettizio, annullato in autotutela. Nel merito, esamina le doglianze relative alla revoca questorile, incentrate su insufficienza istruttoria, violazione dell’art. 9 legge n. 241/1990 e travisamento dei fatti.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: la licenza di porto d’armi rappresenta un’eccezione al divieto generale di detenzione, derogabile solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali. Richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440/1993 e n. 109/2019), secondo cui il porto d’armi non è diritto assoluto e il controllo amministrativo deve essere più penetrante rispetto ad altri provvedimenti permissivi. Evoca quindi l’indirizzo amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, n. 3738/2023; n. 10618/2023) sul criterio del più probabile che non.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che la prognosi inferenziale della Questura resista al vaglio di legittimità. Il provvedimento dà atto di una situazione di conflittualità familiare non isolata, ma protratta nel tempo e aggravata dall’uso di sostanze alcooliche e stupefacenti da parte del figlio, elemento idoneo a fondare la prognosi di possibile abuso delle armi. La disponibilità di armi nel contesto di dissidi familiari esacerbandi giustifica l’adozione del provvedimento inibitorio.

Quanto ai fatti sopravvenuti, il Collegio li reputa irrilevanti: l’annullamento in autotutela del decreto prefettizio, peraltro per un vizio di carattere formale, e il trasferimento di residenza non inficiano la validità del provvedimento impugnato, potendo essere prospettati alla Questura solo con effetti ex nunc in sede di riesame. Il ricorso è quindi rigettato in parte qua, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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