Carta docente, ottemperanza al giudicato e no all’astreinte per il Ministero (TAR Lombardia n. 2034 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice ordinario quando risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la nomina del commissario ad acta assicuri l’esecuzione e sussistano le “altre ragioni ostative” elaborate dalla Adunanza Plenaria n. 15/2014, connesse alla complessità del procedimento e alla specialità del debitore pubblico. Il ritardo riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale e la natura di incentivo facoltativo del beneficio escludono la coercizione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 277/2024, pubblicata il 6 giugno 2024, con la quale era stato accertato il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, previa disapplicazione di alcune disposizioni della legge n. 107/2015.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’Amministrazione il 4 marzo 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 4 aprile 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente chiede la condanna del Ministero all’esecuzione, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Dagli atti risulta la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione del ricorso in ottemperanza. È quindi decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito.
Il Collegio dispone pertanto che il Ministero dia piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, salvo che nelle more non abbia già ottemperato.
Per il caso di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario eseguirà anche mediante il ricorso ai capitoli di bilancio e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
La domanda di astreinte è respinta. Il Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 15/2014, ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello delle “altre ragioni ostative”. Il Collegio richiama il proprio orientamento (TAR Milano n. 1275/2026 e n. 953/2026; TAR Sardegna nn. 1014, 1015 e 1016 del 2025).
L’esecuzione implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, con l’ultima fase affidata a strutture centralizzate. Il ritardo è ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale. Il beneficio, per la modestia dell’ammontare e la finalità di formazione continua, non è mezzo di sostentamento ma incentivo facoltativo. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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